Biometria e AI: il delicato equilibrio tra sicurezza, privacy e tutela dei diritti
Tradurre le caratteristiche uniche del corpo umano in dati algoritmici attraverso la biometria richiede regole rigide e confini certi.
Il percorso di recepimento del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (c.d. AI Act) ha segnato una tappa fondamentale con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2026, di due schemi di decreto legislativo.
Questi testi attuano le deleghe della L. 132/2025, ridefinendo la governance nazionale dell’IA, i poteri delle autorità e, soprattutto, i confini del suo impiego nell’attività di polizia e nel processo penale.
Tra i molteplici ambiti toccati dalla riforma, l’uso dei sistemi di riconoscimento biometrico rappresenta senza dubbio il terreno più sensibile. La biometria applicata agli algoritmi, infatti, si colloca all’incrocio esatto tra le potenzialità investigative della tecnologia, i diritti fondamentali alla riservatezza e la necessità di blindare l’infrastruttura digitale da minacce cibernetiche.
Lo schema di decreto affronta questa complessa architettura con un approccio duale: da un lato definisce limiti rigorosi e garanzie procedurali per la tutela dei dati personali; dall’altro introduce sanzioni severe per l’omessa protezione o l’alterazione dei sistemi.
La disciplina della biometria tra prevenzione e repressione penale
Il decreto legislativo interviene sulla distinzione tra l’uso della biometria nelle attività di prevenzione delle forze dell’ordine e il suo impiego come strumento di indagine nel procedimento penale.
Attività di prevenzione: l’identificazione biometrica remota in tempo reale
L’uso di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale è, in via di principio, fortemente limitato.
L’articolo 8 dello schema ne consente l’impiego da parte delle forze dell’ordine esclusivamente per finalità tassative e inderogabili, modellate sull’articolo 5 dell’AI Act:
- la ricerca mirata di vittime di reati estremamente gravi, quali il sequestro di persona, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, o la ricerca di persone scomparse;
- la prevenzione di minacce imminenti e concrete per la vita o l’incolumità fisica, nonché il contrasto a rischi reali e prevedibili di attacchi terroristici.
L’impiego è subordinato all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, con un limite temporale massimo di 15 giorni.
A livello procedurale è previsto un canale accelerato per i casi d’urgenza: a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile, le forze dell’ordine possono attivare immediatamente il sistema previa comunicazione orale al PM, inviando la richiesta formale entro 12 ore e con decisione del magistrato nelle successive 12 ore.
In caso di mancata autorizzazione del PM, o qualora non vengano rispettati i requisiti di legge, l’uso del sistema di IA deve essere immediatamente interrotto e gli elementi acquisiti non sono utilizzabili.
Il decreto vieta espressamente l’uso di banche dati alimentate, anche solo in parte, tramite tecniche di scraping non mirato, impedendo così la raccolta indiscriminata di immagini dal web o dai social media, o costituite in violazione delle norme sui dati personali: un presidio fondamentale per evitare derive di sorveglianza di massa e proteggere la riservatezza dei cittadini.
Attività di indagine: il riflesso sul Codice di Procedura Penale e il nuovo art. 359-ter
Sul piano processuale, l’introduzione dell’articolo 359-ter c.p.p. estende l’uso della biometria real-time nell’alveo delle indagini penali, ma lo circonda di tutele giurisdizionali.
Se l’attività di prevenzione è subordinata all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, l’impiego nelle indagini richiede un decreto motivato del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero.
Il sistema è attivabile solo per confermare l’identità o localizzare soggetti indiziati di gravi delitti (inclusi nell’Allegato II dell’AI Act) o per la ricerca di latitanti.
Anche in questo contesto la delimitazione spaziale, temporale (massimo 15 giorni prorogabili) e l’indicazione specifica delle persone ricercate sono requisiti di validità rigidi.
Nei casi d’urgenza, il PM può disporre l’impiego del sistema con proprio decreto motivato soggetto a successiva convalida del GIP; qualora la gravità del momento non consenta nemmeno di attendere il provvedimento del PM, l’attivazione può essere avviata dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, che devono trasmettere la richiesta al PM entro 12 ore.
La sanzione per il mancato rispetto di queste regole — o in assenza di convalida — rimane l’inutilizzabilità assoluta dei risultati forniti dall’IA.
Il riconoscimento facciale a posteriori
Meno restrittiva, ma altrettanto vigilata, è la disciplina del riconoscimento facciale ex-post (art. 10).
I sistemi di videosorveglianza integrati con IA possono analizzare materiale video-fotografico registrato solo dopo la commissione di un reato (anche tentato) e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di elementi oggettivi e verificabili.
La norma perimetra così l’uso della tecnologia al solo accertamento investigativo successivo, subordinandolo alla preesistenza di un quadro indiziario oggettivo.
A ulteriore garanzia dei cittadini, il decreto stabilisce che i dati biometrici estratti e inseriti nella base dati locale debbano essere cancellati automaticamente dopo soli sette giorni, vietando categoricamente qualsiasi forma di identificazione generalizzata o sorveglianza di massa non mirata.
Dal punto di vista della governance, la titolarità del trattamento è affidata direttamente al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, che ha l’obbligo di effettuare una DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) con consultazione preventiva del Garante della privacy.
Infine, per scongiurare derive tecno-deterministiche, viene sancito il divieto assoluto di assumere decisioni pregiudizievoli basate unicamente sull’output automatizzato del sistema.
Impatti sulla Privacy: il ruolo del Garante e la tutela dei dati sensibili
I dati biometrici appartengono alle categorie particolari di dati personali poiché identificano in modo univoco un individuo.
La tutela della privacy passa innanzitutto dalla governance, con poteri specifici riservati al Garante.
Per raccordare l’azione delle varie istituzioni, il decreto individua forme di coordinamento e di cooperazione tra le diverse authorities — inclusi l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) — da attuarsi tramite accordi e protocolli d’intesa volti a garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
Sul piano operativo, lo schema di decreto stabilisce che i sistemi di Intelligenza Artificiale possano essere impiegati esclusivamente in funzione strumentale e di supporto all’attività di polizia.
Coerentemente con il principio di sorveglianza umana, l’impiego degli output algoritmici deve sempre essere preceduto da forme adeguatedi revisione qualificata del personale, documentate in modo da garantirne la piena tracciabilità.
Questo presidio impedisce l’automazione dei processi decisionali nei contesti di pubblica sicurezza, imponendo che ogni riscontro tecnologico sia vagliato e validato dal personale preposto.
Impatti sulla cybersecurity: il nuovo reato e la responsabilità degli enti
Se la privacy tutela il dato, la cyber security protegge il sistema che lo elabora.
Un database biometrico compromesso può rappresentare un rischio critico per la continuità delle attività investigative e per la sicurezza dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.
Per questa ragione, il Governo ha introdotto una severa risposta sanzionatoria sul piano penale e della responsabilità d’impresa.
Lo schema di decreto introduce nel codice penale il nuovo articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio.
La norma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nella progettazione, addestramento, produzione o uso professionale di sistemi di IA ad alto rischio – categoria in cui rientrano i sistemi biometrici di sorveglianza – ometta misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero ometta misure di sorveglianza umana.
Se questa omissione mette in concreto pericolo l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato, la pena sale da due a otto anni.
Invece, nel caso di alterazione illecita dei sistemi, la reclusione è da due a sei anni nell’ipotesi di pericolo individuale, mentre va da tre a dieci anni se l’alterazione mette a rischio l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
La disposizione si configura come un reato di pericolo concreto. Significa che la responsabilità penale scatta per il solo fatto di non aver adottato le difese necessarie, senza che sia indispensabile un attacco hacker o un danno effettivo. La sola omissione delle tutele è sufficiente a integrare il reato, purché metta a rischio la vita, l’incolumità individuale o pubblica, o la sicurezza dello Stato.
La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Il legislatore ha esteso l’elenco dei reati presupposto della responsabilità societaria inserendo il nuovo art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001.
Ciò significa che le aziende sviluppatrici di software biometrici, i system integrator e le società che utilizzano professionalmente tali tecnologie risponderanno finanziariamente e con sanzioni interdittive se non dimostreranno di aver adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire le violazioni di cybersecurity previste dall’art. 437-bis c.p.
Il risarcimento del danno e l’agevolazione probatoria per il cittadino
Il quadro di tutele si completa sul versante civilistico (Titolo II, Capo II).
Consapevole dell’asimmetria informativa tra il cittadino (vittima di un eventuale errore di un sistema biometrico) e chi gestisce la tecnologia, il decreto introduce importanti meccanismi di agevolazione probatoria:
- diritto di disclosure: l’attore che presenti elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza del danno può chiedere al giudice di ordinare alla controparte la divulgazione degli elementi di prova sul funzionamento del sistema di IA;
- presunzione di causalità: se il danno deriva dalla violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume esistente.
Grazie a questo impianto, l’Italia colma un importante vuoto di tutela giurisdizionale, anticipando a livello nazionale quegli strumenti processuali di salvaguardia del consumatore e del cittadino che erano previsti dalla AI Liability Directive europea, poi ritirata dalla Commissione.
La sfida dell’adeguamento entro il 2027
Gli schemi di decreto approvati dal Governo disegnano un quadro normativo rigoroso, dove l’identificazione biometrica cessa di essere una zona grigia tecnologica per diventare un’attività rigidamente codificata.
L’impatto sulla privacy è presidiato dall’esclusione di pratiche di sorveglianza di massa e dal rafforzamento del binomio autorizzazione giudiziaria-inutilizzabilità processuale; l’impatto sulla cybersecurity è blindato da un impianto sanzionatorio penale che costringerà produttori e utilizzatori a elevare drasticamente i livelli di sicurezza informatica.
La gestione delle tempistiche rappresenta il fattore più critico: l’articolo 11 del decreto stabilisce che i sistemi di IA già in uso presso le forze di polizia dovranno essere resi compatibili con le nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore del testo.
Il processo di adeguamento normativo per i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza pubblica dovrà concludersi entro la metà del 2027, segnando il passaggio definitivo a un regime di piena conformità e vigilanza algoritmica.
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