Come cambia l’accesso ai dati dei titolari effettivi
Le nuove disposizioni in materia di titolari effettivi ridefiniscono le modalità di accesso al Registro, introducendo criteri più selettivi e coerenti con la tutela dei dati personali.
Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 176 del 4 giugno 2026, recepisce parte della Direttiva (UE) 2024/1640 e modifica il D. Lgs. 231/2007 con sei nuovi articoli dedicati alla consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.
La riforma recepisce anche l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 22 novembre 2022, che aveva dichiarato incompatibile il precedente regime di pubblicità diffusa con la tutela dei dati personali.
L’obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo resta invariato, mentre cambiano le regole di accesso ai dati.
Consultazione del titolare effettivo nel Registro delle imprese: tre canali disponibili
La riforma introduce tre distinti canali di ingresso alle informazioni contenute nel registro, ciascuno disciplinato da regole specifiche:
- accesso diretto riservato alle autorità pubbliche competenti;
- accesso per finalità di adeguata verifica della clientela, riservato ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio;
- accesso subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse.
Questa impostazione consente di mantenere elevato il livello di trasparenza richiesto dalla normativa antiriciclaggio, definendo al tempo stesso regole precise per la consultazione delle informazioni.
La riforma interviene esclusivamente sulle modalità di accesso ai dati, mentre restano invariati gli obblighi relativi alla comunicazione del titolare effettivo.
Autorità pubbliche con accesso diretto
L’art. 21-bis del D.Lgs. 231/2007, prevede un accesso immediato, diretto e senza autorizzazioni preventive per le autorità competenti.
Rientrano tra i soggetti abilitati, tra gli altri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, l’autorità giudiziaria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, oltre ad alcuni organismi europei impegnati nella prevenzione del riciclaggio e delle frodi finanziarie.
Le modalità operative saranno definite attraverso specifiche convenzioni tecniche tra Unioncamere e le amministrazioni interessate.
Accesso per banche, intermediari e professionisti
L’art. 21-ter disciplina l’accesso dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.
Banche, intermediari finanziari, notai, commercialisti e gli altri operatori previsti dal decreto possono prendere visione delle informazioni presenti nel registro dei titolari effettivi esclusivamente per svolgere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
L’accesso richiede un preventivo accreditamento presso la Camera di commercio competente, valido per due anni, oltre al pagamento dei diritti di segreteria.
I soggetti accreditati possono designare delegati interni per la consultazione delle informazioni, purché svolgano attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio. La responsabilità di tali operazioni rimane comunque in capo al soggetto obbligato.
L’esame del Registro non sostituisce gli obblighi di verifica previsti dalla normativa. Qualora emergano incongruenze tra le informazioni presenti nel Registro e quelle raccolte durante l’attività di verifica, il soggetto obbligato deve effettuare la relativa segnalazione alla Camera di commercio.
Chi può accedere per legittimo interesse
L’art. 21-quater del D. Lgs. 231/2007 disciplina l’accesso riservato ai soggetti che dimostrano un legittimo interesse nella prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
Tra i soggetti che possono richiedere la consultazione figurano:
- giornalisti iscritti all’albo che agiscono nell’esercizio della propria attività;
- enti del Terzo Settore, organizzazioni non governative, professori e ricercatori;
- soggetti coinvolti in operazioni commerciali o finanziarie con imprese, trust o persone giuridiche;
- soggetti obbligati e autorità di Paesi terzi nei casi previsti dalla normativa;
- autorità impegnate nei controlli relativi ai fondi europei, al PNRR, agli appalti pubblici e alla prevenzione della corruzione;
- fornitori di prodotti e servizi antiriciclaggio quando operano nell’ambito di specifici rapporti contrattuali con soggetti obbligati o autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 21-quinquies, la richiesta deve essere motivata e presentata alla Camera di commercio territorialmente competente, insieme alla documentazione che dimostri la categoria di appartenenza oppure la funzione svolta dal richiedente.
L’autorità competente verifica la documentazione e, in caso di esito positivo, rilascia un certificato di accreditamento con validità triennale.
Quali dati del titolare effettivo possono essere consultati
Per i soggetti che accedono in virtù di un legittimo interesse, la consultazione dei dati dei titolari effettivi nel Registro delle imprese è limitata alle seguenti informazioni:
- nome e cognome del titolare effettivo
- mese e anno di nascita
- Paese di residenza
- cittadinanza
- condizione giuridica che giustifica la qualifica di titolare effettivo.
Per alcune categorie, tra cui giornalisti, enti del Terzo Settore e autorità di Paesi terzi, è prevista anche la possibilità di consultare le informazioni storiche relative agli ultimi cinque anni e la descrizione dell’assetto proprietario o di controllo.
Maggiore tutela dei dati personali
L’art. 21-sexies del decreto introduce una specifica tutela nei casi in cui la consultazione dei dati possa esporre il titolare effettivo a rischi particolarmente gravi.
La richiesta di limitare l’accesso alle proprie informazioni può essere avanzata quando sussista un rischio concreto di frodi, estorsioni, rapimenti, violenze o altre situazioni analoghe.
La Camera di commercio valuta ogni domanda sulla base della documentazione prodotta e bilancia la tutela della persona con l’interesse pubblico alla consultazione. Il provvedimento di accoglimento della richiesta configura pertanto una deroga eccezionale al principio generale di trasparenza e accessibilità dei dati.
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