Close
Cerca

Partita IVA forfettaria 2026: soglie, requisiti e cause di esclusione

L’applicazione del regime forfettario nel 2026 si fonda sul mantenimento delle regole già in vigore, dalla verifica delle soglie di ricavi fino alla gestione degli obblighi di comunicazione telematica
Partita IVA forfettaria 2026: soglie, requisiti e cause di esclusione
Tempo di lettura: 5 minuti

Indice dei contenuti

Cos’è e a chi si applica la partita IVA forfettaria

La partita IVA forfettaria è il regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Grazie alla semplicità gestionale, questo regime è oggi la scelta più diffusa tra i liberi professionisti e le piccole imprese individuali.

Il regime prevede una tassazione sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP (nei casi previsti), con aliquote ridotte rispetto al regime ordinario.

Consente inoltre di non addebitare l’IVA sui compensi, di essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, di non essere soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti e di non dover operare le ritenute alla fonte, fatta eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a essi assimilati.

Va segnalato che i costi di apertura della partita IVA forfettaria sono generalmente contenuti: l’apertura è gratuita per professionisti e freelance, mentre per artigiani e commercianti comporta gli oneri legati all’iscrizione al Registro Imprese.

Per chi vuole capire come aprire una partita IVA forfettaria, il primo passo è verificare il rispetto dei requisiti descritti in questa guida.

Pubblicità

Partita IVA forfettari: soglie di accesso, permanenza e uscita nel 2026

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario, istituito dalla L. 190/2014, dipendono dal rispetto di precise soglie economiche e dall’assenza di specifiche cause ostative. I parametri si verificano sull’anno precedente, con alcune eccezioni che producono effetti immediati nell’anno in corso.

Per applicare il regime nel 2026, i dati rilevanti sono quelli del 2025. Le soglie da monitorare sono quattro, ciascuna con conseguenze diverse in caso di superamento:

  • 85.000 euro è il limite massimo di ricavi o compensi conseguiti nel 2025. Chi si è mantenuto entro questa soglia può accedere o confermare il regime nel 2026;
  • 100.000 euro è la soglia critica dell’anno in corso. Se nel corso del 2026 i ricavi o compensi superano questo importo, l’uscita dal regime è immediata: a partire dall’operazione che determina il superamento si applicano le regole ordinarie, IVA inclusa, senza attendere il 31 dicembre. È la principale differenza rispetto al superamento degli 85.000 euro, che invece produce effetti solo dall’anno successivo;
  • 20.000 euro lordi è il tetto massimo per le spese sostenute nel 2025 per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni. Il superamento di questa soglia preclude l’accesso al regime nel 2026;
  • 35.000 euro è la soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione percepiti nel 2025. Chi ha superato questo importo non può accedere al regime nel 2026. La soglia non rileva, tuttavia, se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025. Va precisato che per il 2025 e il 2026 la soglia è elevata a 35.000 euro rispetto al limite ordinario di 30.000 euro: la modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata dalla Legge di Bilancio 2026. In assenza di ulteriori proroghe, dal 2027 il limite tornerà a 30.000 euro.

In sintesi, il rispetto congiunto di questi requisiti è la condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste anche per l’anno in corso.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Il rispetto delle soglie economiche è necessario ma non sufficiente. Esistono cause ostative che impediscono l’accesso o determinano la perdita del regime indipendentemente dai ricavi. Tali cause sono:

  • applicazione di regimi IVA speciali o forfetari di determinazione del reddito. Chi è già soggetto a regimi speciali ai fini IVA (come vendita di sali e tabacchi, agenzie di viaggio, editoria) o ad altri regimi forfettari di tassazione non può accedere al forfettario;
  • non residenza in Italia, salvo due condizioni cumulative previste dalla norma: il contribuente deve risiedere in uno Stato membro dell’UE oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) – ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein – che garantisca un adeguato scambio di informazioni con l’Italia; e deve aver prodotto in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo nell’anno precedente. Il requisito del 75% non vale solo per l’accesso, ma deve essere mantenuto anche negli anni successivi;
  • attività prevalentemente immobiliare e mezzi di trasporto. Chi svolge in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi è escluso dal regime;
  • partecipazioni societarie incompatibili. La partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure il controllo diretto o indiretto di una Srl la cui attività sia riconducibile – direttamente o indirettamente – a quella svolta individualmente, bloccano l’accesso al regime;
  • attività prevalente verso l’ex datore di lavoro. Non si può accedere al regime forfettario se l’attività viene svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o nei confronti di ex datori di lavoro (o soggetti a essi riconducibili) con cui si ha avuto un rapporto d’impiego nei due periodi d’imposta precedenti. Restano esclusi da tale limite i professionisti che avviano l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria.

In presenza di una o più di queste condizioni, il contribuente perde i benefici legati alla tassazione sostitutiva e alle semplificazioni contabili.

Pubblicità

Quali sono i vantaggi della partita IVA forfettaria

L’attrattività di questo regime risiede innanzitutto in una drastica semplificazione della contabilità. Chi aderisce al forfettario è infatti esonerato dalla tenuta dei registri IVA e dalle scritture contabili obbligatorie per i regimi ordinari.

Gli adempimenti principali si riducono essenzialmente all’emissione delle fatture attive e alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.

Oltre alla riduzione degli oneri burocratici, il regime offre una tassazione agevolata.

È tuttavia fondamentale sottolineare che il risparmio economico non è un automatismo. Poiché nella partita IVA forfettaria, i costi effettivamente sostenuti (come affitto, utenze o attrezzature) non vengono detratti dal reddito, ma stimati forfettariamente, la convenienza va valutata caso per caso.

Aliquote e tasse della partita IVA in regime forfettario

Per determinare quanto si paga con la partita IVA forfettaria, è necessario analizzare il meccanismo di calcolo delle imposte.

Si parte dai ricavi o compensi incassati nell’anno solare, indipendentemente dalla data di emissione delle fatture, e si moltiplica questo valore per il coefficiente di redditività collegato al codice ATECO dell’attività svolta.

Sul reddito forfettario così determinato si applica l’imposta sostitutiva ordinaria al 15%. Per le nuove attività che rispettano i requisiti previsti – assenza di attività artistica, professionale o di impresa nei tre anni precedenti; nessuna mera prosecuzione di attività dipendente; nessun subentro in attività di terzi con ricavi superiori alla soglia – l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni.

Prima di applicare l’aliquota, dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. È l’unica deduzione ammessa: nessun altro costo è deducibile in modo analitico.

Se i contributi eccedono il reddito forfettario, la parte residua può essere dedotta secondo le regole ordinarie nella dichiarazione dei redditi.

Pubblicità

Fatturazione elettronica: regole e adempimenti

Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le partite IVA in regime forfettario, indipendentemente dal volume di fatturato. Le fatture vanno trasmesse in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Poiché il forfettario non addebita l’IVA, ogni fattura deve riportare la seguente dicitura obbligatoria: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190 del 2014 così come modificato dalla L. n. 208 del 2015 e dalla L. n. 145 del 2018”.

Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto sul reddito di lavoro autonomo, il forfettario ne è esonerato: non la subisce sui propri compensi e non la applica ai propri clienti. Per comunicarlo al committente, è necessario inserire in fattura la seguente dicitura: “Operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.”

Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro si applica la marca da bollo di 2 euro. L’imposta viene assolta in modalità virtuale.


CHIEDI UNA CONSULENZA NAMIRIAL

Destreggiarsi tra soglie di ricavi, cause ostative e voci in fattura richiede una gestione rigorosa che non lascia spazio a errori.

FatturePlus di Namirial è la soluzione completa pensata per i contribuenti forfettari, che semplifica la gestione dei documenti verso i privati (B2B) e la Pubblica Amministrazione. Grazie a un’interfaccia intuitiva, automatizza il dialogo con il Sistema di Interscambio (SDI) e consente di gestire facilmente ciclo attivo e passivo, incluse parcelle e fatture semplificate.

Inoltre, gestisce l’anagrafica di clienti, fornitori, articoli e tabelle delle aliquote IVA, e offre un pannello di controllo che mostra in tempo reale fatture emesse e ricevute, incassi, pagamenti e andamento economico dell’attività, facilitando la personalizzazione dei documenti e la collaborazione con il commercialista.

Per scoprire come adottare FatturePlus nel tuo flusso di lavoro, compila il form che segue e chiedi una consulenza gratuita e senza impegno con gli esperti Namirial, che ti guideranno passo dopo passo per ottimizzare i processi.

TAG