Data Act e dati personali: obblighi per le imprese dal 12 settembre 2026

Dal 12 settembre 2026 il Data Act impone l’accesso ai dati generati dai dispositivi connessi, ridefinendo gli obblighi di conformità per i fabbricanti di prodotti connessi.

7 minuti
Data Act e dati personali: obblighi per le imprese dal 12 settembre 2026

Dispositivi intelligenti: come cambiano le regole per i dati personali

Il 12 settembre 2026 si avvicina e per le imprese scattano i nuovi obblighi previsti dal Data Act.

Da questa data, tutti i dispositivi connessi e gli oggetti intelligenti immessi sul mercato dovranno essere progettati per fare una cosa molto semplice: permettere a chi li usa di accedere facilmente ai dati che loro stessi contribuiscono a generare.

Questa novità riguarda qualsiasi oggetto smart: tanto i macchinari delle fabbriche, quanto gli apparecchi usati ogni giorno dai privati cittadini.

La possibilità di accedere liberamente a queste informazioni rappresenta un’importante opportunità per ottimizzare i processi e sviluppare nuovi servizi digitali.

Tuttavia, l’apertura di questi canali comporta anche un aumento della superficie di attacco, elevando il rischio di intrusioni informatiche o di esfiltrazione di segreti industriali.

Data Act e IoT: regole e obblighi sulla disponibilità dei dati

La nuova cornice giuridica sovranazionale trova il suo fulcro nel Regolamento (UE) 2023/2854, comunemente denominato Data Act, che definisce le regole per l’accesso e l’impiego delle informazioni generate dai prodotti connessi, ferme restando le norme già vigenti sul trattamento dei dati personali ogni volta che tali informazioni riguardino persone fisiche.

L’architettura del regolamento distribuisce responsabilità specifiche sui diversi attori della filiera digitale, tra cui fabbricanti, fornitori di servizi e provider Cloud.

All’interno di questo quadro normativo fa il suo ingresso la figura chiave del data holder, ovvero il titolare che controlla l’accesso alle informazioni, ruolo che nella pratica aziendale coincide quasi sempre con il produttore stesso del dispositivo IoT o del macchinario connesso.

I nuovi obblighi complessivi si articolano in quattro aree principali:

  • accesso per gli utenti (a carico di fabbricanti e fornitori di servizi): obbligo di progettare i dispositivi in modo che i dati grezzi e pre-processati siano accessibili per impostazione predefinita in modo facile, sicuro e gratuito a chi li usa;
  • condivisione con terze parti (a carico del data holder): dovere di trasmettere le medesime informazioni, su richiesta dell’utente, a soggetti terzi (come manutentori o assicurazioni);
  • accesso eccezionale (a carico del data holder): obbligo di mettere i dati a disposizione delle autorità pubbliche esclusivamente in situazioni tassative di emergenza o per specifici compiti di interesse pubblico;
  • portabilità e Cloud switching (a carico dei fornitori di servizi Cloud): obbligo di eliminare gli ostacoli tecnici e contrattuali per consentire il passaggio sicuro dei dati verso altri provider, azzerando progressivamente i costi di migrazione (switching charges).

L’insieme di queste prescrizioni ridefinisce radicalmente i modelli operativi aziendali, trasformando la gestione tecnica dei flussi informativi in un pilastro della conformità digitale.

La tutela del know-how e la riservatezza industriale

L’apertura tecnica richiesta dalla legislazione solleva complesse problematiche relative alla protezione dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale.

I fabbricanti mantengono il diritto di tutelare le informazioni derivate, ovvero quelle risultanti da elaborazioni complesse o algoritmi proprietari avanzati. La legge esclude tali inferenze dagli obblighi di condivisione automatica, concentrandosi esclusivamente sui dati grezzi raccolti dai sensori e sulle informazioni pre-processate.

Per preservare la riservatezza industriale e impedire infiltrazioni informatiche, la normativa definisce un regime di tutela strutturato su tre livelli sequenziali:

  • identificazione e misure preventive: in via ordinaria, il titolare individua i dati protetti da segreto commerciale e concorda con l’utente misure tecniche e contrattuali proporzionate, come accordi di riservatezza e protocolli di accesso rigorosi;
  • blocco o sospensione dell’accesso: in assenza di un accordo sulle misure di sicurezza, o in caso di violazione dei patti concordati e di vulnerabilità cyber nei flussi, il titolare può bloccare o sospendere la condivisione, notificando il provvedimento per iscritto all’utente e all’autorità competente;
  • rifiuto eccezionale della richiesta: in circostanze eccezionali, e dimostrando sulla base di elementi oggettivi il rischio concreto di un grave danno economico con perdite irreparabili per l’azienda, il titolare può rifiutare caso per caso la trasmissione di dati specifici.

Grazie a questa flessibilità a livelli, il tessuto industriale riceve gli strumenti giuridici necessari per difendere la propria competitività e bloccare i trasferimenti a rischio senza incorrere in sanzioni.

La linea temporale degli adempimenti e l’ambito applicativo

Il percorso di adeguamento alle nuove regole europee segue una tabella di marcia stringente.

Sebbene i requisiti generali della disciplina siano già entrati in vigore, la data del 12 settembre 2026 rappresenta la scadenza più critica per il settore industriale: da quel momento scatta l’obbligo definitivo di access by design.

Tutti i fabbricanti di beni connessi e i fornitori di servizi digitali dovranno conformare la produzione a questo principio, progettando l’architettura tecnica dei prodotti affinché i flussi informativi siano accessibili e protetti fin dall’origine.

Il perimetro applicativo spazia dai grandi macchinari industriali e le linee di automazione aziendale, fino ai dispositivi medici, agli autoveicoli connessi, alle attrezzature agricole e persino agli elettrodomestici intelligenti.

A questo primo fondamentale passaggio si collegherà una seconda scadenza, fissata per il 12 gennaio 2027, che completerà la transizione vietando tassativamente ai fornitori Cloud l’applicazione di qualsiasi tariffa di uscita, rendendo così pienamente effettiva e gratuita la portabilità dei dati.

Data Act, GDPR e NIS2: il coordinamento normativo

Il Data Act non sostituisce le normative già esistenti in materia di protezione dei dati personali, ma si affianca ad esse.

Quando le informazioni trattate dai dispositivi connessi riguardano persone fisiche, restano infatti pienamente applicabili le disposizioni previste dal GDPR, con il relativo ruolo di vigilanza affidato al Garante per la protezione dei dati personali.

In quest’ottica, l’obbligo di condivisione dei dati con terze parti previsto dal Data Act dovrà necessariamente coordinarsi con la disciplina sull’autorizzazione al trattamento dei dati personali e con i restanti adempimenti ordinari del GDPR, a partire dall’informativa sul trattamento dei dati personali.

A questo quadro si aggiunge la direttiva NIS2, che impone requisiti di sicurezza informatica e di gestione degli incidenti per i soggetti operanti in settori essenziali e importanti — un livello di tutela che si affianca alle misure di sicurezza che il Data Act rende necessarie per gestire in modo affidabile l’accesso ai dati.

La sicurezza delle infrastrutture IT e la gestione delle API

L’obbligo di aprire i sistemi e implementare interfacce di comunicazione verso l’esterno, come le API, espone l’infrastruttura aziendale a minacce informatiche dirette.

Creare questi veri e propri “ponti” digitali per consentire l’accesso ai dati significa, di fatto, ampliare la superficie di attacco delle reti aziendali, offrendo nuovi punti di potenziale intrusione.

In assenza di presidi adeguati, questa interconnessione continua espone l’organizzazione a vulnerabilità operative e strategiche, quali il rischio di intercettazione non autorizzata del know-how aziendale durante il transito dei dati o potenziali intrusioni mirate a compromettere l’integrità dei sistemi di produzione e dei dispositivi connessi.

Per mitigare queste criticità, il piano d’azione aziendale deve prevedere l’adozione di pilastri tecnici ben definiti: ogni trasferimento verso l’esterno deve essere protetto tramite cifratura end-to-end, accompagnato da sistemi di autenticazione forte per identificare con certezza assoluta le terze parti che richiedono i dati.

A questo si aggiunge la redazione di log di audit completi, capaci di tracciare in modo cronologico e inalterabile ogni singola operazione di consultazione, e l’integrazione di procedure specifiche di incident response per gestire tempestivamente eventuali anomalie.

Se durante questi controlli costanti vengono rilevate gravi vulnerabilità informatiche, il detentore mantiene il diritto di sospendere immediatamente l’accesso per tutelare i propri sistemi.

L’applicazione coordinata di queste contromisure informatiche permette alle imprese di aprirsi al mercato dei dati in sicurezza, trasformando gli adempimenti di conformità in un’architettura digitale solida e protetta.


CHIEDI UNA CONSULENZA NAMIRIAL

Una gestione efficace della sicurezza informatica parte dalla capacità di individuare tempestivamente le vulnerabilità aziendali e ridurre i rischi prima che si trasformino in minacce concrete.

Namirial risponde a questa esigenza con CyberExpert, la piattaforma web-based che analizza il livello di esposizione al rischio della rete aziendale, rileva vulnerabilità, malware e credenziali compromesse e fornisce report chiari per guidare le azioni correttive.

Per valutare il livello di sicurezza della tua organizzazione e individuare le misure più efficaci, compila il form per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno con gli esperti Namirial, che ti supporteranno nell’individuazione delle soluzioni più adatte per proteggere dati e sistemi aziendali.

TAG