Estensione ai debiti territoriali e rottamazione quinquies: ultime notizie
La rottamazione quinquies si applica ufficialmente anche alle pendenze nei confronti di Regioni e Comuni.
Questa estensione ai tributi locali è diventata pienamente operativa a seguito della pubblicazione della L. 88/2026, di conversione del D.L. 38/2026.
Il provvedimento elimina un’evidente disparità di trattamento: fino a questo momento, infatti, chi aveva carichi affidati all’Agente della Riscossione per conto dello Stato (come per IRPEF o IVA) poteva estinguerli ottenendo l’azzeramento di sanzioni e interessi. Al contrario, chi aveva pendenze per tributi locali (come IMU o TARI) gestite dal medesimo Agente restava escluso da questa opportunità.
Grazie all’articolo 10-quinquies del decreto, la sanatoria si applica ora a tutti i carichi che le Regioni e gli enti locali hanno affidato all’AdER nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Sono inclusi i debiti di natura sia tributaria sia extratributaria, con la sola esclusione delle somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
La misura offre un importante abbattimento dei costi per i debitori. La definizione agevolata consente infatti di estinguere le pendenze corrispondendo esclusivamente la quota capitale del debito. Vengono completamente azzerati gli interessi di mora, le sanzioni amministrative, le maggiorazioni e gli oneri di riscossione. Restano interamente a carico del contribuente soltanto le spese procedurali.
Il perimetro dei debiti definibili: IMU, TARI e altre entrate patrimoniali
La nuova disciplina copre un elenco molto variegato di somme riscosse a livello locale. Nello specifico dei Comuni, rientrano nella sanatoria:
- IMU
- TARI e altri prelievi locali similari
- imposte minori e canoni, quali l’imposta di soggiorno, il tributo sui servizi pubblicitari e i diritti sulle affissioni pubbliche
- entrate di natura patrimoniale come i canoni per l’occupazione di spazi pubblici e i corrispettivi dovuti per i servizi pubblici locali.
Un discorso specifico riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada elevate dalla polizia locale. Per tali somme la disciplina applicabile è parzialmente differente rispetto a quella prevista per i tributi. La sanzione principale rimane dovuta per intero. Lo sconto e la cancellazione agiscono esclusivamente sulle somme accessorie. Vengono eliminati gli interessi, le maggiorazioni semestrali di mora e l’aggio spettante all’ente di riscossione.
La delibera degli enti locali e l’assenza di automatismi
L’applicazione della rottamazione quinquies del 2026 ai tributi locali non è automatica. L’attivazione della procedura agevolata è subordinata alla scelta autonoma di ogni singolo ente creditore.
Ciascun Comune o Regione deve approvare un apposito provvedimento per consentire ai propri contribuenti l’accesso ai benefici.
I termini per gli adempimenti istituzionali degli enti territoriali seguono un calendario preciso:
- entro il 15 giugno 2026: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito Internet le istruzioni operative per l’invio delle delibere;
- entro il 30 giugno 2026: i Comuni e le Regioni devono adottare l’atto di adesione, trasmetterlo ad AdER e pubblicarlo sul proprio portale istituzionale.
Per quanto riguarda la tempistica di adozione della misura, occorre considerare che circa 980 Comuni hanno rinnovato i propri consigli comunali nel corso del mese di maggio.
In ragione di questa sovrapposizione temporale, è emersa la proposta di valutare un differimento del termine per la scelta, spostando la scadenza dal 30 giugno al 31 luglio 2026 almeno per le amministrazioni coinvolte nella tornata elettorale.
Termini e modalità per la presentazione della domanda
Per i contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione, la fase operativa inizierà nel periodo autunnale.
L’effettiva possibilità di aderire alla rottamazione quinquies presuppone la verifica di due requisiti concorrenti: l’affidamento del carico ad AdER tra il 2000 e il 2023 e la presenza della delibera favorevole dell’ente creditore.
La procedura telematica prevede passaggi temporali definiti:
- entro il 15 settembre 2026: l’Agente della Riscossione rende disponibili all’interno dell’area riservata del proprio sito web i dati per individuare con precisione i carichi definibili;
- dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: si apre la finestra per la presentazione della dichiarazione di adesione. La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica seguendo i criteri stabiliti dall’AdER.
I contribuenti mantengono la facoltà di integrare o modificare le istanze precedentemente trasmesse, a patto che l’operazione avvenga entro il termine ultimo del 31 ottobre 2026.
Successivamente all’invio delle richieste, l’Agente della Riscossione effettuerà i conteggi e comunicherà l’esatto ammontare delle somme dovute e il piano dei pagamenti entro il 31 dicembre 2026.
Piani di rateizzazione e rottamazione quinquies: come funziona
Al momento della compilazione della domanda, il contribuente può scegliere tra il versamento in un’unica soluzione o una dilazione a lungo termine.
Le opzioni di pagamento prevedono:
- soluzione unica: il versamento deve essere eseguito entro il 31 gennaio 2027;
- pagamento rateale: l’importo totale può essere ripartito in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Quindi, la dilazione può estendersi su un arco temporale di nove anni complessivi. Nel caso in cui si scelga la dilazione, ciascuna rata deve avere un importo minimo di 100 euro. Le scadenze fisse per il versamento delle rate bimestrali sono stabilite per il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 2027.
Sui piani rateali si applicano gli interessi calcolati al tasso annuo del 3 per cento, che iniziano a maturare a partire dal 1° febbraio 2027.
Sospensione delle tutele, cause di decadenza e tolleranza
La corretta presentazione dell’istanza determina importanti tutele legali per il patrimonio del contribuente.
A partire dal 31 gennaio 2027, l’adesione formale comporta la contestuale sospensione di tutte le azioni esecutive in corso sui debiti originariamente inseriti nelle cartelle esattoriali della rottamazione quinquies.
Il mantenimento dei benefici legati alla definizione agevolata richiede il rispetto rigoroso del piano di ammortamento. La decadenza immediata dalle agevolazioni si verifica nelle seguenti ipotesi:
- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica soluzione stabilita;
- mancato pagamento della prima rata del piano di ammortamento;
- mancato saldo di due rate del piano anche non consecutive, oppure mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata della dilazione.
La normativa prevede una specifica clausola di salvaguardia per i pagamenti. È concessa una tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza prefissata. Questa flessibilità si applica esclusivamente al versamento effettuato in un’unica soluzione o all’adempimento della rata finale del piano di rateizzazione. Un ritardo superiore ai cinque giorni comporta la perdita immediata del beneficio.
Nei casi in cui si verifichi la decadenza dalla sanatoria, i versamenti già eseguiti vengono imputati a titolo di acconto sul debito residuo complessivo. Di conseguenza, i termini ordinari di prescrizione riprendono a decorrere e le somme tornano interamente esigibili da parte dell’Agente della Riscossione, senza alcuna facoltà di richiedere un ulteriore differimento o una nuova rateizzazione.




