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Pagamenti PA ai professionisti: nuove verifiche fiscali dal 15 giugno

Mel 2026 scatta il nuovo sistema di controlli fiscali sui compensi che i professionisti ricevono dalla Pubblica Amministrazione
Pagamenti PA ai professionisti: nuove verifiche fiscali dal 15 giugno
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Indice dei contenuti

Verifiche fiscali professionisti 2026 per pagamenti dalla PA

Dal 15 giugno 2026, i pagamenti della PA destinati ai professionisti saranno soggetti a un sistema di controllo preventivo significativamente più stringente rispetto a quello attuale.

La riforma, introdotta con il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, estende l’obbligo di verifica della regolarità fiscale e contributiva a tutti i compensi corrisposti agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo: non più, quindi, solo al di sopra della soglia dei 5mila euro, ma per qualsiasi liquidazione.

Prima di procedere al pagamento le amministrazioni pubbliche dovranno accertare l’eventuale esistenza a carico del beneficiario di cartelle di pagamento inevase e, in caso di inadempienza, destinare le somme all’agente della riscossione, anche parzialmente.

Si tratta di un cambiamento che impatta in modo rilevante su uffici pubblici, professionisti e soggetti incaricati della liquidazione, chiamati ad adeguarsi ai nuovi obblighi.

Pagamenti PA: come cambia il quadro normativo

Per pagamenti di importo superiore a 5mila euro, effettuati a qualunque titolo, l’art. 48-bis, c. 1 del DPR 602/1973 impone alle PA e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare preventivamente, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In presenza di un’inadempienza, il pagamento non viene eseguito e si attiva la procedura di intervento dell’agente della riscossione sulle somme dovute.

Con la legge di bilancio 2026, il legislatore ha introdotto, nell’art. 48-bis del DPR 602/1973, il comma 1-ter, che modifica la disciplina relativa alla verifica della regolarità fiscale e contributiva dei soli professionisti in occasione del saldo di compensi da parte degli enti pubblici.

Il nuovo comma dispone che:

  • il controllo si estende anche ai pagamenti fino a 5mila euro, e non più solo a quelli di importo superiore;
  • la verifica si applica ai compensi corrisposti agli esercenti arti e professioni;
  • si applica anche alle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’eventuale inadempimento rileva a prescindere dall’importo delle cartelle di pagamento.

Con il nuovo impianto normativo, quindi, ogni pagamento della PA destinato a professionisti diventa oggetto di verifica preventiva.

Nel caso in cui il professionista risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, procederanno al pagamento in favore:

  1. dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
  2. del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare di tale debito.

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti della PA effettuati a partire dal 15 giugno 2026.

Profili applicativi della nuova disciplina

La disposizione introdotta evidenzia alcune differenze applicative rispetto al regime ordinario previsto dall’art. 48-bis. In particolare, per i lavoratori autonomi la verifica di regolarità si estende anche ai pagamenti di importo inferiore a 5mila euro, mentre per gli altri creditori delle amministrazioni pubbliche continua a trovare applicazione la soglia prevista dal comma 1.

Si rileva inoltre una diversa modalità di gestione delle somme dovute: nel sistema ordinario, il beneficiario è destinatario di un atto di pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia della riscossione, impugnabile dinanzi al giudice tributario; nella disciplina di cui al comma 1-ter, invece, il pagamento viene eseguito direttamente nei limiti del debito accertato, con conseguente corresponsione al professionista dell’eventuale importo residuo.

I chiarimenti della circolare del 17 marzo 2026

Con la circolare del 17 marzo 2026 il Ministero della Giustizia ha fornito istruzioni operative agli uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia.

Il Ministero ribadisce che tali organi sono tenuti a effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze fiscali e contributive derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo, e quindi anche se inferiore a 5mila euro.

La circolare elenca un serie di categorie professionali nei cui confronti sussiste l’obbligo di verifica preventiva da parte degli uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi:

  1. avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita;
  2. ausiliari del giudice e periti di parte;
  3. professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

Tale elenco rappresenta una selezione esemplificativa, restando inteso che il controllo di regolarità riguarda la totalità dei soggetti esercenti arti e professioni, così come individuati dall’art. 54 del TUIR.

Un aspetto operativo rilevante che emerge dalla lettura della circolare riguarda l’estensione temporale della norma. La verifica fiscale si applica infatti:

  • a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026 indipendentemente:
    1. dalla data di acquisizione dei documenti contabili;
    2. dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.

Ne consegue che anche i compensi relativi a incarichi già conclusi prima del 15 giugno 2026 saranno assoggettati alle nuove regole di verifica, ove il relativo pagamento venga disposto successivamente a tale data.

Il discrimine, in altri termini, non è la data di esecuzione della prestazione professionale, bensì quella del pagamento.

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