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Calcolo ritenuta d’acconto e imprese: nuove disposizioni dal 2028

Dal 2028 entrerà in vigore la nuova ritenuta per le imprese prevista dalla Legge di Bilancio 2026
Calcolo ritenuta d’acconto e imprese: nuove disposizioni dal 2028
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Calcolo della ritenuta d’acconto: novità per le imprese dal 2028

Il panorama fiscale italiano si avvia verso una trasformazione profonda nei rapporti tra operatori economici. La novità sostanziale risiede nell’obbligo, finora inesistente, di operare il calcolo della ritenuta d’acconto sulle somme corrisposte tra imprese per la compravendita di beni e servizi.

Questo intervento legislativo mira ad assicurare una riscossione anticipata del prelievo tributario, allineando le aziende a quanto già previsto per il lavoro autonomo.

Tale cambiamento è disciplinato dalla L. 199/2025, che all’art.1, commi 112-114 introduce la nuova misura fiscale.

Fino al 31 dicembre 2027 la ritenuta non dovrà essere applicata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. L’obbligo di ritenuta d’acconto scatterà dal 1° gennaio 2028, con un’aliquota iniziale dello 0,5%, che salirà all’1% dal 2029.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Le operazioni coinvolte dalla nuova normativa riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di impresa.

Sotto il profilo oggettivo, dunque, la norma non prevede alcuna limitazione merceologica o di settore: la ritenuta colpisce indistintamente la vendita di prodotti finiti, materie prime, semilavorati e ogni tipologia di servizio reso tra operatori economici.

Il presupposto soggettivo richiede che le suddette attività siano poste in essere da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il ruolo di sostituto d’imposta deve essere assunto da tutte le realtà indicate dall’art. 23 del DPR 600/1972. Di conseguenza, le nuove disposizioni coinvolgono ditte individuali, società di persone e società di capitali.

L’obbligo di eseguire il calcolo della ritenuta d’acconto sussiste anche nei seguenti casi:

  1. produttori agricoli che beneficiano dell’esonero IVA previsto dall’art. 34, c.6, del DPR 633/1972, inclusi i cessionari che emettono autofattura;
  2. attività di commercio al minuto e assimilate per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, salvo il caso in cui essa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  3. operazioni non soggette all’obbligo di certificazione ai sensi dell’art .2 del DPR 696/1996.

L’estensione dell’adempimento a tali fattispecie conferma la volontà del legislatore di monitorare ogni transazione economica d’impresa, anche laddove i flussi documentali risultino semplificati rispetto alla fatturazione ordinaria.

Esenzioni soggettive e regimi premiali

Il legislatore ha individuato specifiche categorie di contribuenti che non devono subire la ritenuta d’acconto per ragioni legate al proprio regime fiscale o a scelte di trasparenza.

Nello specifico, sono esclusi dalla ritenuta d’acconto:

  • regime forfetario: i soggetti che rientrano nella L. 190/2014 non subiscono la ritenuta e non devono operarla nei confronti delle altre imprese;
  • lavoro autonomo: restano valide le norme specifiche per i professionisti, evitando sovrapposizioni con questa nuova disciplina d’impresa;
  • intermediari commerciali: permangono le regole dell’art. 25-bis del DPR 600/1973 per agenzie, mediazioni e rappresentanza;
  • concordato preventivo: l’esonero spetta a chi ha aderito alla proposta biennale di cui all’art. 9 del D.Lgs.13/2024;
  • adempimento collaborativo: l’esenzione è prevista per chi è inserito nel regime di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs.128/2015.

Queste deroghe sono state pensate per semplificare la gestione dei piccoli operatori o per premiare chi ha dimostrato elevata affidabilità fiscale.

Ritenuta d’acconto: calcolo e determinazione dell’imponibile

La base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto coincide con il corrispettivo pattuito tra le parti. La trattenuta si applica sul valore al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme indicate all’art. 15 del DPR 633/1972.

La ritenuta va operata al momento del pagamento della fattura o del singolo acconto in caso di pagamenti rateali. L’obbligo sussiste a prescindere dal metodo di pagamento, sia esso contanti, bonifico o altro sistema.

Per prevenire distorsioni finanziarie, la normativa prevede un coordinamento con altre ritenute già attive nel sistema. Infatti, la ritenuta non si effettua se il pagamento è già soggetto al prelievo dell’11% operato da banche o Poste Italiane per i bonifici legati a oneri deducibili o detraibili.

Analisi delle criticità gestionali per le imprese

L’introduzione di questa misura comporta una crescita significativa degli oneri amministrativi sia a carico di chi opera la ritenuta, sia a carico di chi la subisce.

Il calcolo della ritenuta d’acconto non è un adempimento isolato, ma genera una serie di obblighi successivi. Il sostituto d’imposta, infatti è tenuto al rilascio delle Certificazioni Uniche a tutti i fornitori che hanno subito la ritenuta e alla compilazione del Modello 770.

D’altra parte, chi subisce la ritenuta, deve verificare la corrispondenza tra le certificazioni ricevute e le proprie risultanze interne.

Non bisogna poi trascurare l’impatto che la ritenuta può avere sulla tesoreria. Pur in presenza di aliquote ridotte, la somma di numerose ritenute su base annua può influenzare la disponibilità di cassa immediata per alcune realtà aziendali.

In attesa del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, le imprese devono valutare l’impatto di queste procedure sulla propria organizzazione interna.

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