La tutela dell’INPS per la maternità delle lavoratrici con Partita IVA
Per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, la tutela riconosciuta dall’INPS per la maternità si sostanzia in un’indennità economica pensata per sostenere il reddito durante la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino.
Disciplinata dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001), questa prestazione viene erogata per un periodo complessivo di cinque mesi a cavallo del parto, adattandosi alle peculiarità del lavoro autonomo.
Sebbene la durata di base sia la stessa, i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell’importo variano a seconda della gestione INPS a cui si è iscritte.
Diversa è la situazione per le professioniste con una Cassa di previdenza di categoria, come la Cassa Forense per gli avvocati, CNPADC per i commercialisti o Inarcassa per ingegneri e architetti. In questi casi, la tutela della maternità è gestita ed erogata direttamente dal proprio ente previdenziale secondo le regole del singolo ordine.
I periodi indennizzati per la maternità INPS
Per artigiane, commercianti e iscritte alla Gestione Separata, la durata e la struttura della maternità seguono regole comuni: l’indennità copre generalmente i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita, con l’aggiunta del giorno del parto.
Se la nascita avviene dopo la data presunta, i giorni intercorrenti vengono indennizzati in aggiunta. In caso di parto anticipato, i giorni non goduti prima della nascita si recuperano interamente nel periodo post partum.
È possibile scegliere la flessibilità, spostando la tutela a un mese prima e quattro mesi dopo la nascita, oppure chiedere di concentrare l’intero periodo indennizzato dopo il parto, se ricorrono le condizioni previste. La scelta va indicata direttamente nella richiesta dell’indennità.
Requisiti per la domanda di maternità INPS
Il requisito fondamentale comune a tutte le lavoratrici con Partita IVA — sia artigiane e commercianti, sia iscritte alla Gestione Separata — è la regolarità contributiva.
Alle professioniste iscritte alla Gestione Separata è richiesto anche di aver maturato almeno un mese di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Per le artigiane e le commercianti, invece, il diritto alla prestazione è legato all’iscrizione alla rispettiva gestione previdenziale. A questo proposito, va ricordato che se l’iscrizione all’INPS avviene dopo l’inizio della maternità ma entro i termini di legge (di norma 30 giorni dall’avvio dell’attività), l’indennità spetta per l’intero periodo; in caso di iscrizione tardiva oltre i termini, la prestazione decorrerà soltanto dalla data di presentazione della domanda.
Calcolo e importo dell’indennità di maternità INPS
L’importo della prestazione è strettamente legato alla gestione previdenziale a cui è iscritta la lavoratrice.
Per le artigiane e le commercianti, l’indennità giornaliera è fissa e prescinde dal reddito effettivamente percepito: corrisponde infatti all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale stabilita ogni anno dalla legge.
Per gli eventi con inizio nel 2026, la retribuzione convenzionale di riferimento è pari a 58,13 euro al giorno, determinando un’indennità di 46,50 euro per ciascuna giornata indennizzata.
Per le iscritte alla Gestione Separata, il calcolo è invece proporzionale ai guadagni effettivi: l’indennità è pari all’80% del reddito medio giornaliero professionale. Tale valore si ottiene dividendo per 365 il reddito da lavoro, su cui sono stati versati i contributi, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
A titolo esemplificativo, se il reddito previdenziale medio mensile di riferimento è pari a 2.000 euro, il reddito annualizzato è di 24.000 euro. Dividendo questa somma per 365 e applicando l’80%, si ottiene un’indennità indicativa di circa 52,60 euro al giorno.
L’esempio consente di avere un ordine di grandezza dell’importo spettante, che sarà determinato dall’INPS sulla base della propria posizione individuale.
Gestione dell’attività lavorativa durante il periodo tutelato
Per le lavoratrici con Partita IVA, la tutela della maternità si sostanzia in un contributo economico che non richiede l’interruzione dell’attività lavorativa. A differenza di quanto avviene per le lavoratrici dipendenti, non sussiste infatti alcun obbligo di congedo di maternità.
Questa flessibilità vale per tutte le categorie: artigiane, commercianti e iscritte alla Gestione Separata possono continuare a gestire i clienti, emettere fatture e incassare compensi durante i mesi indennizzati, senza perdere il diritto alla prestazione INPS.
Sul piano previdenziale, la maternità non prevede la sospensione o l’esonero dal versamento dei contributi, che rimangono legati alle regole ordinarie di ciascuna gestione. Pertanto, le artigiane e le commercianti sono tenute al pagamento delle quote fisse annue a prescindere dal fatto che scelgano o meno di lavorare durante il periodo tutelato; per le iscritte alla Gestione Separata, invece, non essendoci contributi fissi, il versamento resta dovuto unicamente a percentuale sui redditi effettivamente conseguiti.
Tutela della gravidanza a rischio e maternità anticipata INPS
In presenza di gravi complicanze della gravidanza, la tutela economica può essere estesa anche per il periodo antecedente ai due mesi prima del parto.
Si parla in questo caso di maternità anticipata, una misura storicamente prevista per le iscritte alla Gestione Separata e successivamente estesa anche ad artigiane e commercianti dal D.Lgs. 105/2022.
Per accedere alla prestazione in caso di maternità a rischio, l’INPS richiede un’apposita certificazione medica rilasciata dalla ASL competente, che attesti le condizioni sanitarie del caso.
Anche durante i mesi in cui viene riconosciuta dall’INPS, la maternità anticipata assicura alle libere professioniste e alle lavoratrici autonome il diritto a percepire l’indennità economica, senza imporre alcun obbligo di astensione dall’attività o di interruzione della gestione del lavoro.
Modalità e tempistiche per la domanda di maternità INPS
I tempi di presentazione della domanda di maternità INPS variano a seconda della categoria lavorativa, mentre le modalità di invio rimangono le stesse.
Le iscritte alla Gestione Separata devono presentare la domanda entro i due mesi che precedono la data presunta del parto.
Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, è necessario assicurarsi che il medico del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) abbia trasmesso telematicamente il certificato di gravidanza.
Entro 30 giorni dalla nascita, andranno poi comunicate la data effettiva del parto e le generalità del figlio.
Per le artigiane e le commercianti, la domanda si presenta invece dopo il parto. Può essere inoltrata prima della nascita solo in presenza di gravi complicanze o patologie che diano diritto alla maternità anticipata.
Prima di procedere all’invio, è utile avere a portata di mano i dati anagrafici, il codice fiscale, la data presunta del parto, il numero del certificato medico telematico e le coordinate bancarie per il pagamento.
Una volta inviata la richiesta di maternità all’INPS, la ricevuta permetterà di monitorarne lo stato.
Ulteriori tutele dopo la fine della maternità obbligatoria INPS
Una volta terminata la maternità, le tutele non si esauriscono: le lavoratrici autonome possono infatti richiedere il congedo parentale indennizzato (facoltà riconosciuta anche ai padri), a condizione di astenersi effettivamente dall’attività lavorativa. Le regole e la durata variano però a seconda della gestione di appartenenza.
Per gli iscritti alla Gestione Separata, il congedo si può sfruttare in modo flessibile fino ai 12 anni di età del bambino. Ogni genitore ha a disposizione tre mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro, a cui si aggiungono altri tre mesi fruibili in alternativa dalla coppia (per un massimo complessivo di nove mesi).
Per ogni giornata, l’indennità è calcolata con lo stesso criterio visto per la maternità obbligatoria, applicando però la percentuale del 30% anziché l’80%.
Per fare richiesta di congedo parentale è necessario avere almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stesso.
Per artigiani e commercianti, il congedo spetta invece per un massimo di tre mesi ciascuno, da fruire entro il primo anno di vita del bambino.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione giornaliera convenzionale e richiede la regolarità contributiva per il mese precedente l’inizio del congedo.
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