La riforma del Codice del Consumo e i nuovi vincoli per la comunicazione aziendale
L’adeguamento del Codice del Consumo ai nuovi standard europei impone un’inversione di tendenza nella gestione della comunicazione aziendale, trasformando i messaggi sulla sostenibilità da leve di marketing a processi soggetti a una rigorosa verifica di conformità legale.
Le nuove regole diventeranno operative a partire dal 27 settembre 2026, in seguito al recepimento della Direttiva UE 2024/825 all’interno del nostro ordinamento, formalizzato attraverso il D.Lgs. 30/2026.
Con questo intervento, il legislatore definisce un quadro stringente volto a sradicare il fenomeno del greenwashing, introducendo requisiti più rigorosi di comprovabilità e trasparenza delle dichiarazioni ambientali, che devono essere supportate da elementi verificabili e non risultare ingannevoli per il consumatore.
Il contrasto alle asserzioni ambientali generiche e l’obbligo di certificazione
La spina dorsale della riforma introduce nel Codice del Consumo il divieto di impiegare claim ambientali generici, privi di evidenze idonee a dimostrarne le prestazioni dichiarate.
In concreto, il divieto si traduce in una serie di prescrizioni che incidono direttamente sulla formulazione dei messaggi commerciali, sull’uso delle certificazioni ambientali e sulle modalità con cui le imprese rappresentano le caratteristiche di sostenibilità dei propri prodotti:
- diciture vietate: espressioni diffuse come “eco-friendly”, “scelta verde”, “amico della natura” o “sostenibile” non potranno essere inserite nel packaging o nelle campagne pubblicitarie senza una preventiva dimostrazione di prestazioni ambientali eccellenti e riconosciute;
- sistemi di certificazione: i marchi e le etichette di sostenibilità potranno essere usati solo se fondati su sistemi di certificazione conformi ai requisiti previsti dalla normativa o istituiti da autorità pubbliche;
- il principio di specificità: qualsiasi vanto ecologico deve essere rigorosamente circoscritto alla specifica componente del bene che ne beneficia (ad esempio: il solo packaging o una singola materia prima), vietando di estendere la qualifica di sostenibilità all’intero prodotto se questa riguarda solo una parte minoritaria dello stesso.
Dal marketing alla governance dei claim ambientali
L’impatto della riforma va oltre il semplice aggiornamento delle campagne pubblicitarie.
Le nuove disposizioni impongono infatti una revisione dei processi interni attraverso cui vengono elaborate, validate e diffuse le informazioni ambientali rivolte al mercato.
Se in passato molte dichiarazioni sulla sostenibilità venivano formulate prevalentemente in chiave commerciale, dal settembre 2026 tali affermazioni dovranno essere il risultato di un percorso documentale verificabile e coerente con le caratteristiche effettive del prodotto.
La conformità non riguarderà esclusivamente gli uffici legali, ma coinvolgerà trasversalmente marketing, comunicazione, qualità, sostenibilità e sviluppo prodotto.
Ogni funzione aziendale chiamata a contribuire alla definizione di claim ambientali dovrà operare secondo criteri di maggiore coordinamento, affinché le informazioni diffuse al consumatore risultino accurate, specifiche e adeguatamente supportate.
In questo contesto, la gestione dei messaggi sulla sostenibilità tende a trasformarsi da attività promozionale a processo aziendale strutturato, caratterizzato da controlli preventivi e da una crescente integrazione tra competenze tecniche, regolatorie e comunicative.
Neutralità climatica, durabilità dei prodotti e diritto alla riparazione
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 30/2026 rientra il divieto di formulare dichiarazioni ambientali che attribuiscano a un prodotto un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo sulla base esclusiva della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra mediante crediti di carbonio o analoghi meccanismi di offset.
L’intervento normativo si inserisce in un più ampio rafforzamento della tutela del consumatore rispetto alle informazioni ambientali e alle caratteristiche di durabilità dei beni. In questa prospettiva, il Codice del Consumo considera pratiche commerciali scorrette anche alcune condotte idonee a indurre il consumatore alla sostituzione anticipata di componenti consumabili o a fornire informazioni fuorvianti sulla riparabilità del prodotto.
Per i prodotti dotati di componenti digitali o di connettività, le imprese dovranno inoltre informare il consumatore sulla disponibilità degli aggiornamenti software, inclusi quelli di sicurezza.
Coerentemente con questo approccio, la disciplina introduce nuovi obblighi informativi su durabilità, riparabilità e garanzie: il consumatore dovrà poter conoscere, prima dell’acquisto, la durata attesa del prodotto, la disponibilità di ricambi e le condizioni delle eventuali garanzie commerciali offerte dal produttore.
L’obiettivo è permettere scelte d’acquisto più consapevoli, basate sull’intero ciclo di vita del prodotto e non solo sul prezzo o sulle caratteristiche al momento della vendita.
Strategie di compliance aziendale e mitigazione dei rischi
In vista della scadenza di settembre 2026, il management aziendale, i responsabili delle politiche ESG e i consulenti legali devono adottare un approccio ispettivo e preventivo per garantire la conformità:
- audit dei materiali di comunicazione: avviare una mappatura completa di tutte le etichette, dei cataloghi, dei siti web e delle campagne digital attualmente attive per censire ogni riferimento a valenza ambientale;
- costituzione del fascicolo tecnico: è opportuno che ogni claim ecologico sia supportato, ancora prima della sua diffusione, da una documentazione tecnica — dati, rapporti di prova, eventuali certificazioni di terze parti — che ne comprovi la fondatezza;
- revisione del linguaggio di marketing: formare i team di comunicazione affinché abbandonino la terminologia enfatica o puramente commerciale a favore di un linguaggio tecnico, circostanziato e misurabile.
L’adeguamento tempestivo a questa riforma strutturale consente alle imprese non solo di ridurre il rischio sanzionatorio, ma anche di costruire, nel tempo, credibilità e fiducia presso il consumatore.







