Split payment: la proroga dell’Unione Europea evita il vuoto normativo
L’Unione europea ha concesso una proroga triennale che consente all’Italia di mantenere la disciplina dello split payment fino al 30 giugno 2029.
La misura viene applicata con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2026, evitando qualunque vuoto normativo alla scadenza del precedente periodo di autorizzazione.
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, approvata il 10 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il successivo 15 luglio, conferma questo strumento al centro della strategia nazionale di contrasto all’evasione.
Introdotta originariamente nel 2015, la scissione dei pagamenti prevede che il committente versi l’imposta direttamente su un conto dell’erario, liquidando al fornitore soltanto l’imponibile indicato nei documenti contabili.
L’efficacia del sistema risiede proprio nella sua natura preventiva: impedendo all’imposta di transitare dai conti dell’impresa fornitrice, si elimina alla radice il rischio che l’IVA incassata non venga poi riversata allo Stato.
Split payment PA: le novità introdotte dalla Decisione UE 2026/1728
La Decisione UE 2026/1728 non modifica la struttura dello split payment, ma ne ridisegna l’orizzonte temporale stabilendo:
- l’estensione dell’autorizzazione dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029. L’Italia aveva inizialmente avanzato una richiesta di proroga fino alla fine del 2029 con una lettera inviata a ottobre 2025. Il Consiglio dell’UE ha invece accordato una durata triennale;
- il rinvio dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2027 per la presentazione della relazione sull’efficacia della misura e sui tempi medi necessari per l’erogazione dei rimborsi IVA. Il monitoraggio dell’efficienza dello split payment rientra infatti tra gli impegni assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea.
Pur riconoscendo i risultati positivi ottenuti dalla misura, il Consiglio dell’UE ha ribadito la natura straordinaria delle deroga, invitando il nostro Paese a sviluppare strumenti ordinari di contrasto all’evasione fiscale.
Cosa cambia nella gestione dello split payment IVA per imprese e PA
Sul piano operativo e gestionale, la proroga dello split payment non introduce alcuna novità: per imprese fornitrici e Pubblica Amministrazione le procedure di fatturazione e controllo restano identiche a quelle attuali.
La conferma del meccanismo assicura infatti la totale continuità delle regole del gioco, evitando un brusco e complesso ritorno al regime ordinario IVA che avrebbe richiesto una profonda riorganizzazione dei flussi relativi alla fatturazione elettronica e dei processi gestionali interni.
Se da un lato la continuità normativa offre certezze procedurali e tutela i conti pubblici, dall’altro la proroga al 2029 conferma le criticità finanziarie per chi lavora con la Pubblica Amministrazione.
L’emissione continuativa di fatture in split payment priva infatti le aziende fornitrici dell’incasso dell’IVA sulle operazioni attive, impedendo la naturale compensazione con l’imposta assolta sugli acquisti.
Questo meccanismo genera un impatto diretto sulla liquidità aziendale: non potendo incassare l’imposta dai propri committenti pubblici, gli operatori economici che lavorano in modo prevalente con la PA si trovano bloccati in una posizione strutturalmente creditoria nei confronti dell’Erario.
Per limitare le criticità finanziarie derivanti da questo squilibrio, il legislatore prevede che questi soggetti abbiano diritto all’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, garantendo la lavorazione anticipata delle domande entro il limite del credito generato da tali operazioni.
Soggetti interessati dalla fatturazione in split payment
L’assenza di novità sul piano operativo per lo split payment della Pubblica Amministrazione trova immediata conferma anche sul fronte dei soggetti interessati: la proroga al 2029 non altera infatti l’ambito di applicazione della norma, mantenendo invariata la platea dei soggetti obbligati.
Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB sono state escluse dallo split payment, rientrando nel regime IVA ordinario con incasso dell’imposta da parte del fornitore.
Pertanto, l’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti continua a riguardare:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009;
- gli enti, le fondazioni e le società di cui all’art.17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/72.
Prima di emettere una fattura in split payment, resta comunque buona norma per gli operatori aziendali verificare l’assoggettamento dell’ente consultando l’IPA nel caso di Pubbliche Amministrazioni, oppure accedendo agli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le società e gli enti controllati.
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