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RENTRI 2026: dal 13 febbraio nuovi obblighi

A febbraio si completa l'entrata in vigore delle nuove norme, con il terzo scaglione di imprese obbligate
Tre dipendenti di un'azienda di rifiuti, sorridenti alla scrivania davanti a un portatile.
Tempo di lettura: 6 minuti

Indice dei contenuti

RENTRI 2026, prossime scadenze

La fase di implementazione del RENTRI si sta avvicinando a un momento operativo fondamentale nel primo trimestre del 2026. Per diverse categorie di soggetti obbligati, la scadenza per conformarsi e iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stabilita entro il 13 febbraio 2026, giorno in cui si chiuderà la finestra temporale apertasi il 15 dicembre 2025.

Questa scadenza si riferisce specificamente a produttori di rifiuti pericolosi o non pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti e ad altre categorie che beneficiano di tale finestra temporale. Chi non ha ancora effettuato l’iscrizione o non ha portato a termine le pratiche operative deve dare priorità a questa scadenza per prevenire sanzioni e problemi operativi.

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Cos’è il RENTRI?

Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, un sistema informatico introdotto dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, in esecuzione dell’articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006.

Lo scopo principale di questo registro è digitalizzare e omogeneizzare la tracciabilità dei rifiuti lungo l’intera filiera italiana: dalla produzione iniziale alla raccolta, al trasporto, al trattamento e allo smaltimento finale.

Il sistema innovativo prende il posto dei registri cartacei di carico e scarico e introduce il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in versione digitale, permettendo una gestione dinamica, trasparente e accessibile in tempo reale attraverso una piattaforma telematica.

Per maggiori informazioni puoi leggere anche questo altro articolo di Namirial Focus:

>>>“Rentri, registro tracciabilità rifiuti. dal 2025 nuovi obblighi e sanzioni”<<<

RENTRI, soggetti obbligati 2026

La normativa definisce con chiarezza chi deve iscriversi al sistema RENTRI. Secondo il contenuto del Decreto 59/2023 e alle norme aggiuntive del D.lgs. 152/2006 impone responsabilità a enti e aziende che si occupano della gestione dei rifiuti e a chi li genera in quantità e condizioni particolari.

Tra questi figurano:

  • imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi non rientranti fra i soggetti esclusi dalla Legge 199/2025;
  • imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale. (Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 8, del d. lgs. 152/2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione);
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI, per attestare conformità o impegno verso l’ambiente.

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RENTRI, soggetti delegati

Oltre ai produttori di rifiuti, al RENTRI possono iscriversi anche soggetti che operano per conto dei produttori, definiti Soggetti Delegati. I soggetti delegati possono adempiere, per conto dei produttori iniziali, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

I soggetti delegati possono essere:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
  • gestori del servizio di raccolta
  • gestori del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

RENTRI, pagamenti 2026

Per completare l’iscrizione, per ogni unità locale bisogna pagare:

  • 10 euro per diritti di segreteria
  • Un contributo annuale diversificato in relazione a: imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 euro il primo anno e 60 euro per ogni annualità successiva; imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e fino a 50 versano 50 euro il primo anno e 30 euro per ogni annualità successiva; tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 euro il primo anno e 10 euro per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno. I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (pagoPA).

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RENTRI, soggetti non obbligati

Non sono tenuti a iscriversi al Rentri:

Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:

  • industriali,
  • artigianali,
  • derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca,
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
  • nell’ambito delle attività commerciali,
  • nell’ambito delle attività di servizio,
  • da attività sanitarie,
  • veicoli fuori uso.

Dal 1° gennaio 2026 con l’entrata in vigore della L. 199/2025, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, c. 1
  • i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, cc. 5 e 6, ovvero: gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8mila euro; gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati; i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

RENTRI, obblighi per produttori non tenuti all’iscrizione

I produttori precedentemente individuati non devono, in base all’art. 190 del D.lgs. 152, tenere il registro cronologico di carico e scarico. Dal 13 febbrsio 2025 per il trasporto di rifiuti emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. Lo stesso faranno dopo il 13 febbrsio 2026.

La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

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Cosa stabilisce il RENTRI

Il RENTRI implica una trasformazione significativa nella gestione dei documenti relativi ai rifiuti. I soggetti tenuti devono:

  • registrarsi sulla piattaforma online ufficiale del Ministero dell’Ambiente;
  • impiegare registri elettronici per il carico e scarico;
  • redigere e inviare in formato digitale i FIR (formulari di identificazione dei rifiuti);
  • aggiornare costantemente le informazioni sui flussi di rifiuti;
  • mantenere i documenti digitali seguendo le normative per la conservazione sostitutiva.

Il sistema permette di superare le restrizioni dei processi cartacei, diminuendo errori e ritardi, e consente alle autorità e agli operatori di seguire ogni fase del ciclo di gestione dei rifiuti in tempo reale.

Obblighi e penalità RENTRI 2026

Sul RENTRI la legislazione italiana stabilisce obblighi chiari e delle penalità rilevanti in caso di un loro mancato rispetto. Gli obblighi includono l’iscrizione nei termini stabiliti dal calendario di attuazione, l’aggiornamento preciso dei registri e dei formulari, l’invio tempestivo dei dati alla piattaforma e la conservazione elettronica dei documenti secondo standard di integrità e leggibilità.

La non osservanza di tali obblighi può dar luogo a violazioni amministrative, con sanzioni che cambiano in base alla gravità e al tipo di inosservanza degli obblighi. In situazioni gravi o ripetute, possono essere attuate sospensioni delle operazioni o conseguenze penali, specialmente se la mancanza influisce sulla prevenzione di pericoli ambientali o sulla sicurezza del processo di gestione dei rifiuti.

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Come essere conformi al RENTRI nel 2026

Per conformarsi al RENTRI, le aziende e i professionisti devono seguire un iter organizzato. La prima fase consiste nel verificare l’esistenza dell’obbligo, considerando la propria operatività, i volumi di rifiuti generati e le dimensioni dell’impresa, facendo riferimento alle disposizioni del D.M. 59/2023 e alle normative del D.lgs. 152/2006.

In seguito, è fondamentale effettuare l’iscrizione sulla piattaforma online ufficiale del RENTRI, impiegando credenziali appropriate (SPID/CNS). Dopo aver completato l’iscrizione, è necessario utilizzare strumenti digitali sicuri per registrare i flussi di rifiuti, compilare i moduli FIR e inviare e archiviare i dati nel rispetto delle specifiche tecniche del sistema.

Una pianificazione interna accurata, l’impegno delle risorse dedicate alla gestione ambientale e l’adozione di software specifici permettono di ridurre al minimo gli errori e i costi operativi connessi alla conformità normativa.

Namirial GoRENTRI: il software per essere conforme al RENTRI nel 2026

Per le aziende fino a 10 dipendenti che hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI, dotarsi di un software capace di garantire una gestione digitale di formulari e registro è fondamentale.

Tra i software disponibili Namirial GoRENTRI è un software che consente di gestire la tracciabilità dei rifiuti in modo facile, veloce e totalmente digitale, assolvendo agli obblighi RENTRI con una soluzione che semplifica ogni adempimento e fa risparmiare tempo.

GoRentri si adatta perfettamente alle esigenze delle piccole imprese e dei professionisti che vogliono semplificare la gestione dei rifiuti, permettendo di gestire in maniera digitale:

  • annotazioni di carico e scarico sul registro,
  • firma dei formulari digitali,
  • invio dei dati al sistema ministeriale RENTRI.

Tutti i documenti vengono conservati digitalmente a norma di legge, garantendo tracciabilità e valore legale nel tempo.

Grazie all’integrazione con SPID, CIE e firma elettronica qualificata, si può operare in piena autonomia e con la certezza di rispettare ogni requisito normativo.


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