Cosa si intende per MUD e come si aggiorna il modello 2026
Il MUD 2026 è stato approvato con il DPCM del 30 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 dello scorso 5 marzo.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale — è lo strumento con cui imprese ed enti comunicano alle autorità competenti i dati relativi alla produzione, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti riferiti all’anno precedente.
Ma, al di là della definizione formale, è importante comprendere anche come si traduce il MUD nella pratica operativa: un adempimento che richiede la raccolta, la verifica e la trasmissione strutturata dei dati.
L’edizione di quest’anno non si limita a una semplice revisione formale. Le modifiche apportate al modello riflettono un processo di aggiornamento normativo più ampio, legato in particolare all’entrata a regime del RENTRI — il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — e alle disposizioni introdotte dal DM 127/2024. Ne risulta un modello dichiarativo più coerente con il quadro regolatorio attuale.
Quando è obbligatorio fare il MUD 2026
Gli obblighi di presentazione del MUD 2026 trovano il loro fondamento normativo nell’art.189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché nell’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021.
Sono tenuti alla presentazione, per le diverse sezioni della dichiarazione, i seguenti soggetti:
- chiunque svolga professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
- consorzi e sistemi riconosciuti costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione di quelli istituiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, tenuti invece alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- gestori del servizio pubblico di raccolta e del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006, limitatamente ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Chi è esonerato dalla presentazione delle dichiarazioni MUD
Non tutti i soggetti che producono o gestiscono rifiuti sono tenuti alla dichiarazione.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli (ai sensi dell’art.2135 Codice Civile) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), nonché — limitatamente ai rifiuti non pericolosi — le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi rientranti nell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, diversi da quelli delle lettere c), d) e g).
È prevista inoltre una modalità semplificata di adempimento per alcune categorie di soggetti. In particolare, gli imprenditori agricoli e i soggetti che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 — quali parrucchieri, barbieri ed estetisti — che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), possono assolvere all’obbligo di comunicazione, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni di uno dei seguenti documenti:
- il formulario di identificazione o i documenti sostitutivi previsti dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
- il documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Scadenza MUD: i termini per il 2026
In condizioni ordinarie, la dichiarazione MUD deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
La Legge 70/1994 (art. 6, comma 2-bis) prevede però uno slittamento automatico del termine: quando il decreto di approvazione del modello viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale oltre il 1° marzo, la scadenza si sposta di diritto a 120 giorni dalla pubblicazione, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento.
Nel caso del MUD 2026, il DPCM 30 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026, rendendo così operativo il meccanismo di proroga. Il termine ultimo per la presentazione risulta pertanto fissato al 3 luglio 2026.
Come fare il MUD rifiuti 2026: modalità e strumenti
La trasmissione della dichiarazione avviene esclusivamente in via telematica, indirizzata alla Camera di Commercio territorialmente competente. Ogni unità locale soggetta all’obbligo deve presentare una dichiarazione autonoma alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata.
Fanno eccezione i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione: questi ultimi presentano il MUD 2026 alla Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la propria sede legale.
Gli strumenti informatici per la compilazione e la trasmissione saranno messi a disposizione da Unioncamere. Per le comunicazioni relative a Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso e Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il software sarà disponibile nella sezione dedicata del portale EcoCamere e sul sito del MUD Telematico.
Accanto a questi strumenti, per specifiche tipologie di dichiarazione sono disponibili anche applicativi dedicati, come MUD Comuni, usato per la gestione della Comunicazione Rifiuti Urbani da parte dei soggetti competenti.
Le principali modifiche del MUD 2026 e il RENTRI rifiuti
Le novità introdotte dal MUD 2026 nascono da un’esigenza precisa: allineare il modello dichiarativo al sistema RENTRI e alle disposizioni del DM 127/2024.
L’intervento ha interessato più sezioni del modello. La scheda AUT e la scheda RIF sono state riviste per adottare categorie e denominazioni coerenti con la nomenclatura del registro elettronico: la prima sul fronte delle tipologie di autorizzazioni, la seconda riguardo alle diciture relative allo stato fisico dei rifiuti. Analoghe modifiche hanno coinvolto la comunicazione semplificata.
Sul piano operativo, le istruzioni di compilazione chiariscono ora che i calcoli eseguiti dagli operatori devono essere conservati presso l’unità locale, in linea con le prescrizioni del RENTRI.
Sempre in chiave di aggiornamento normativo, nella scheda Materiali Secondari la definizione di “aggregati riciclati” lascia il posto a quella di “aggregati recuperati“, recependo quanto stabilito dal DM 127/2024.
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