Fattura elettronica: l’Agenzia delle Entrate e il quadro normativo italiano
La fattura elettronica rappresenta oggi il formato ufficiale e obbligatorio per le operazioni economiche in Italia. Introdotta con il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, essa ha progressivamente sostituito la tradizionale fattura cartacea, segnando un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione dei documenti fiscali.
A partire dal 1° gennaio 2019, l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture avvengono esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma gestita e supervisionata dall’Agenzia delle Entrate.
Il SdI svolge un ruolo centrale nel garantire l’autenticità, l’integrità e la tracciabilità dei dati, assicurando maggiore trasparenza, efficienza e controllo nei rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione.
Come si fa la fattura elettronica: differenze tra fattura immediata e differita
La fatturazione elettronica prevede diverse tipologie di documenti, ciascuna disciplinata da normative specifiche e caratterizzata da precise implicazioni fiscali e temporali. Il rispetto dei termini di emissione è fondamentale: un invio tardivo può infatti comportare sanzioni.
Conoscere le differenze tra fattura immediata e fattura differita è quindi essenziale per garantire la corretta gestione dei flussi contabili e fiscali.
1. Fattura immediata
La fattura immediata è il documento richiesto per ciascuna operazione imponibile IVA. Deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia dal momento della cessione del bene o della prestazione del servizio.
La fattura deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa:
- data di emissione
- numero progressivo
- dati identificativi del soggetto emittente
- dati del cliente
- natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione
- aliquota, imponibile e ammontare dell’imposta.
La data riportata sul documento deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione.
2. Fattura differita
Quando, nel corso di un mese solare, vengono effettuate più operazioni nei confronti dello stesso cliente, invece di emettere una fattura immediata per ciascuna, è possibile produrre un’unica fattura riepilogativa che contenga il dettaglio di tutte le operazioni.
L’emissione della fattura differita è però subordinata alla presenza di documentazione idonea che attesti le singole operazioni:
- cessioni di beni: Documento di Trasporto (DDT) o altro documento che identifichi chiaramente i soggetti coinvolti;
- prestazioni di servizi: documentazione idonea a comprovare l’avvenuta prestazione.
La fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (come stabilito dall’articolo 21, comma 4, lettera a del DPR n. 633/72) e deve riportare, come data, quella dell’ultima operazione inclusa nel riepilogo.
In sintesi, i termini di emissione rappresentano l’elemento principale che distingue la fattura immediata dalla fattura differita.
Fattura elettronica: come funziona la gestione di acconti, saldi e note di variazione
Oltre alle due tipologie standard, la fatturazione elettronica prevede documenti specifici destinati a coprire particolari momenti del ciclo di vendita o a rettificare operazioni pregresse.
Questi strumenti garantiscono la completezza e la correttezza della contabilità fiscale.
1. Fattura di acconto
Ogni volta che si riceve un acconto o anticipo, anche parziale, prima della consegna del bene o della prestazione del servizio, è obbligatorio emettere una fattura d’acconto (Art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/72).
2. Fattura a saldo
Nel caso in cui sia stata emessa una fattura di acconto, al momento della consegna del bene o della prestazione del servizio deve essere emessa la fattura a saldo, che riepiloga il totale dovuto e scomputa gli acconti già fatturati.
3. Fattura accompagnatoria
La fattura accompagnatoria è un unico documento che svolge contemporaneamente le funzioni di fattura fiscale e di Documento di Trasporto (DDT). È utilizzabile esclusivamente per cessioni di beni e non per prestazioni di servizi.
Poiché sostituisce due adempimenti distinti, la fattura accompagnatoria deve contenere tutti i dati obbligatori previsti da entrambi i documenti (art. 21, D.P.R. n. 633/72 e DPR 472/1996).
4. Fattura semplificata
La fattura semplificata può sostituire la fattura ordinaria per operazioni di importo non superiore a 400 € (comprensivi di imponibile e IVA). Prevede l’indicazione di un numero ridotto di dati obbligatori (art. 21-bis, D.P.R. n. 633/72 e DM 10/05/2019).
Dal 1° gennaio 2025, il limite dei 400 € non si applica ai contribuenti forfettari, che possono emettere fattura semplificata indipendentemente dall’importo dell’operazione.
5. Nota di credito fattura elettronica e nota di debito
La nota di credito e la nota di debito servono a rettificare l’imponibile o l’IVA di una fattura già emessa (Art. 26, D.P.R. n. 633/72).
- la nota di credito si utilizza per variazioni in diminuzione, come resi, sconti o errori in eccesso
- la nota di debito si applica per variazioni in aumento, ad esempio errori in difetto.
La nota di credito può essere emessa anche per annullare una fattura elettronica già accettata dal SdI.
6 . Fattura anticipata (art.6 DPR 633/72)
La fattura anticipata può essere emessa prima della consegna dei beni o del completamento di un servizio, o prima di ricevere un acconto (art. 6, D.P.R. 633/72).
Non si tratta di una tipologia distinta di documento, ma di un’indicazione sul momento di emissione: l’operatore decide di fatturare prima che sorga l’obbligo formale previsto dalla normativa.
7. Fattura pro-forma
La fattura pro-forma è un documento privo di valore fiscale, molto usato dai liberi professionisti. Serve a richiedere il compenso al cliente, rimandando l’emissione della fattura elettronica effettiva al momento dell’incasso della parcella.
Fattura elettronica PA, B2B, privati e casi esteri
La tipologia di fattura elettronica dipende anche dal destinatario finale dell’operazione.
1. Fattura elettronica PA
È emessa verso enti pubblici e la trasmissione avviene esclusivamente tramite SdI.Richiede l’inserimento obbligatorio del codice univoco, reperibile nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
2. Fattura elettronica B2B
Utilizzata negli scambi tra soggetti IVA (imprese e professionisti), è obbligatoria dal 1° gennaio 2019 e prevede l’uso del codice destinatario oppure della PEC per la ricezione della fattura.
3. Fattura elettronica B2C
La fatturazione elettronica B2C si rivolge ai consumatori finali. Il cliente riceve una copia della fattura in formato cartaceo o digitale, mentre l’originale rimane disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
4. Fattura estera elettronica
La fattura elettronica estera deve essere trasmessa al SdI utilizzando un codice destinatario formato da “7X”. La fattura non viene recapitata all’acquirente dal Sistema di Interscambio. Sarà quindi l’emittente a dover inoltrare il documento al cliente estero, in formato cartaceo o telematico.
Va ricordato, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2024, l’emissione della fattura elettronica è stata estesa in via definitiva a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dai ricavi o compensi dell’anno precedente.
È importante sottolineare che questa estensione, iniziata gradualmente, ha completato la transizione digitale per tutti i soggetti IVA, rendendo la fatturazione elettronica uno strumento obbligatorio e uniforme per ogni tipologia di contribuente.
Fattura elettronica: Codice Tipo Documento
Il campo Tipo Documento (TD), elemento fondamentale nella struttura di ogni e-fattura, serve a identificare la tipologia specifica di documento fiscale che si sta trasmettendo.
| Codice (TD) | Tipologia di Documento |
| TD01 | Fattura |
| TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
| TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
| TD04 | Nota di credito |
| TD05 | Nota di debito |
| TD06 | Parcella |
| TD24 | Fattura differita |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili |
| TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessione gratuita senza rivalsa |
Adempimenti aggiuntivi: bollo, conservazione e controlli
Per completare il quadro normativo della fatturazione elettronica, è necessario considerare alcuni adempimenti accessori.
1. Imposta di bollo sulla fattura elettronica
L’imposta di bollo e l’IVA sono tributi alternativi. Il bollo, nella misura di 2 euro, deve essere applicato sulle fatture elettroniche superiori a 77,47 euro emesse senza addebito dell’IVA.
2. Fattura elettronica e conservazione dei documenti
Le fatture devono essere conservate per 10 anni.
Sia chi emette che chi riceve la fattura elettronica è tenuto a conservarla elettronicamente (Art. 39, D.P.R. n. 633/1972). Non è sufficiente memorizzarle sul PC: è necessario seguire un processo di conservazione digitale a norma, regolamentato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che garantisce integrità, autenticità e leggibilità dei documenti nel tempo.
Questo servizio può essere fornito da operatori privati certificati, mentre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione elettronica per tutte le fatture transitate tramite SdI.
3. Delega fattura elettronica
L’emissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche rappresentano un onere significativo.Per semplificare questi adempimenti, l’Agenzia delle Entrate consente di conferire una delega a un intermediario autorizzato (come un commercialista o un consulente fiscale).
L’intermediario può occuparsi di tutte le operazioni in nome e per conto del delegante, inclusa la trasmissione dei documenti e la verifica della fattura elettronica tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.







