Che cos’è la tredicesima mensilità e a chi spetta
La tredicesima mensilità rappresenta una mensilità aggiuntiva che ogni lavoratore dipendente matura nel corso dell’anno e che viene erogata nel mese di dicembre. Rientra nel concetto di “retribuzione differita“, ossia quella parte di compenso che il lavoratore accumula mese dopo mese, ma percepisce in un’unica soluzione.
Inizialmente prevista sotto forma di elargizione volontaria, senza obblighi da parte del datore di lavoro, nel 1937 la tredicesima divenne obbligatoria solo per i lavoratori dell’industria. Nel 1946, grazie a un accordo intersindacale, l’obbligo di corrispondere la tredicesima mensilità fu esteso anche agli altri settori. Tale accordo fu in seguito recepito nel D.P.R. 1070/1960 e quindi è diventato un diritto riconosciuto dalla legge e dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).
Per conoscere nel dettaglio le clausole previste dal proprio contratto di lavoro, è possibile consultare gratuitamente i testi integrali di tutti i CCNL attraverso l’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi.
La gratifica natalizia spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia del settore privato che pubblico, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: la tredicesima viene corrisposta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendisti e collaboratori domestici. Anche i pensionati ricevono questa mensilità aggiuntiva.
L’importo della tredicesima varia in funzione dei mesi lavorati nel corso dell’anno e della retribuzione percepita.
Come si calcola la tredicesima mensilità: elementi della retribuzione
Per calcolare la tredicesima mensilità occorre partire dagli elementi della retribuzione che il dipendente percepisce con carattere di continuità, come:
- minimo tabellare
- contingenza
- scatti di anzianità
- superminimi
- indennità contrattuali fisse
Non rientrano nel calcolo della tredicesima gli elementi variabili della retribuzione, ovvero quelle somme che sono corrisposte solamente in maniera occasionale, come ad esempio:
- straordinari
- maggiorazioni per turni notturni o festivi
- festività e ferie non godute
- rimborsi spese
- indennità di trasferta
Se il dipendente riceve incentivi come cottimi, premi di produzione o provvigioni, questi importi vengono considerati nel calcolo della 13° mensilità, usando la media dei valori percepiti.
Tredicesima mensilità: calcolo dell’importo lordo spettante
Per determinare l’importo lordo effettivamente spettante si deve tenere conto dei mesi lavorati nel corso dell’anno. Vediamo un esempio.
| Componente della retribuzione | Importo mensile |
| Paga base (minimo contrattuale) | € 1.000 |
| Indennità di contingenza | € 150 |
| Scatti di anzianità | € 50 |
| Superminimo assorbibile/non assorbibile | € 300 |
| Totale retribuzione lorda mensile | € 1.500 |
- Caso A – anno completo: se il dipendente lavora 12 mesi, la tredicesima lorda è pari all’intera mensilità, ovvero € 1.500.
- Caso B – anno incompleto: se il dipendente inizia a lavorare il 1° agosto, matura il diritto alla tredicesima solo per 5 mesi (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre). In questo caso, l’importo si calcola in dodicesimi: (€ 1.500 \ 12) * 5 = € 625.
In pratica, per ogni mese di lavoro si matura un dodicesimo della retribuzione mensile.
Ai fini della maturazione dei ratei di tredicesima, si applica la “regola dei 15 giorni“: se in un mese sono stati lavorati almeno 15 giorni, quel mese viene conteggiato per intero ai fini della maturazione; se i giorni lavorati sono inferiori a 15, il mese non viene considerato nel calcolo.
Ad esempio, consideriamo un dipendente assunto a metà novembre:
| Data di assunzione | Giorni lavorati nel mese | Conteggio del mese |
| 16 novembre | 15 | Mese conteggiato per intero |
| 17 novembre | 14 | Mese non conteggiato |
Tredicesima mensilità: casi particolari
L’importo della tredicesima per i dipendenti part-time è proporzionale all’orario di lavoro svolto rispetto a un contratto a tempo pieno. Il principio di calcolo basato sui dodicesimi rimane invariato, ma applicato alla retribuzione ridotta.
Ipotizzando un contratto part-time al 50% delle ore, si ha: base di calcolo lorda = € 1.500 * 50% = € 750
| Caso | Mesi Lavorati (Ratei) | Calcolo | Importo Lordo Tredicesima |
| A: anno completo | 12/12 | € 750 *(12 \ 12) | € 750 |
| B: anno incompleto | 5/12 | € 750 *(5 \12) | € 312,50 |
I dipendenti assunti con un contratto di lavoro subordinato a termine hanno pieno diritto alla maturazione della tredicesima mensilità. Il calcolo avviene con le stesse regole dei contratti a tempo indeterminato.
La stessa cosa vale per gli apprendisti: in questo caso l’importo viene calcolato in base alla retribuzione effettiva ridotta prevista dal CCNL seguendo il normale criterio dei dodicesimi.
Diversa, invece, è la situazione per il tirocinio (o stage), il quale non prevede la tredicesima poiché, per definizione, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
Anche al lavoratore domestico (colf, badante ecc.) spetta la tredicesima mensilità, il cui importo viene calcolato sulla retribuzione globale di fatto, che include non solo la retribuzione ordinaria lorda, ma anche il valore dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Ciò significa che, per un lavoratore domestico convivente, la tredicesima è pari a una mensilità lorda a cui va sommato l’equivalente economico del vitto e alloggio, calcolato secondo le tabelle dei valori previsti dal CCNL del settore.
Impatto delle assenze sulla tredicesima
Le assenze dal lavoro influiscono sul calcolo in modo diverso a seconda della loro natura:
- i periodi di ferie, le festività, i permessi retribuiti, il congedo di maternità obbligatorio vengono considerati come giorni lavorati. Lo stesso dicasi per la malattia e l’infortunio per il periodo per il quale il contratto collettivo prevede la conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto);
- i congedi parentali, nella maggior parte dei casi, concorrono alla maturazione solo per i periodi indennizzati;
- le assenze non retribuite come le aspettative non pagate, gli scioperi e le assenze ingiustificate non vengono conteggiate.
Per illustrare l’impatto delle assenze sulla tredicesima di un dipendente che ha lavorato durante tutto l’anno (base mensile lorda di € 1.500, pari a € 125 per rateo), si confrontano due scenari distinti di assenza:
| Tipo di assenza | Mesi non maturati | Ratei Maturati (su 12) | Calcolo (€ 125 a rateo) | Importo Lordo Tredicesima |
| Aspettativa non retribuita (2 mesi interi) | 2 | 10/12 | € 125 *10 | € 1.250 |
| Congedo maternità obbligatoria (5 mesi interi) | 0 | 12/12 | € 125 * 12 | € 1.500 |
Calcolo della tredicesima netta
La tredicesima mensilità, pur essendo una retribuzione differita, è soggetta alle medesime ritenute fiscali e contributive di una normale busta paga. Tuttavia, l’importo netto percepito risulta spesso inferiore a quello di una mensilità ordinaria a parità di retribuzione lorda, poiché sulla tredicesima non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari che invece riducono l’IRPEF mensile.
Facciamo un esempio pratico. Considerando una tredicesima lorda di € 1.500, il calcolo si sviluppa come segue:
- contributi previdenziali a carico del dipendente (generalmente il 9,19%): € 1.500 * 9,19% = € 137,85
- base imponibile IRPEF: € 1.500 – € 137,85 = € 1.362,15
- ritenuta IRPEF: applicando l’aliquota IRPEF (es. 23% sul primo scaglione) senza detrazioni: € 1.362,15 * 23% = € 313,29.
- tredicesima netta: € 1.500 – € 137,85 – € 313,29= € 1.048,85.
Nell’esempio riportato, il datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta, andrà ad operare una ritenuta d’acconto di 313,29 euro. Va tenuto presente che l’aliquota IRPEF effettiva dipende dal reddito complessivo annuo del dipendente.
Le addizionali regionali e comunali non si calcolano sulla tredicesima mensilità.
Tredicesima: quando viene pagata la gratifica natalizia
Dopo aver visto come viene calcolata la gratifica natalizia vediamo l’altro aspetto che più interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati, ovvero quando viene pagata la tredicesima.
La legge non stabilisce una data precisa, ma la prassi consolidata e la maggior parte dei contratti collettivi prevedono che il pagamento della tredicesima avvenga entro il mese di dicembre, solitamente prima delle festività natalizie.
Nel settore pubblico, il versamento viene fatto generalmente intorno al 15 dicembre, mentre nel privato le tempistiche possono variare leggermente a seconda dell’azienda e del contratto applicato, ma sempre entro la fine dell’anno.
Per quanto riguarda i pensionati, l’INPS accredita la tredicesima insieme alla pensione il primo giorno bancabile del mese di dicembre. Coloro che ritirano la pensione in contanti agli sportelli degli uffici postali ricevono la tredicesima in base al calendario ufficiale dei pagamenti di dicembre. L’importo spettante è verificabile direttamente sul proprio cedolino pensione.
In caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento, la tredicesima maturata fino a quel momento deve essere liquidata con le competenze di fine rapporto, proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno in corso.
Anche chi cambia datore di lavoro durante l’anno riceve da ciascun datore la quota di tredicesima maturata presso quella specifica azienda, garantendo così il diritto pieno alla gratifica per l’intero periodo lavorativo annuale.
Bonus Natale per i pensionati: chi ne ha diritto e a quanto ammonta
Il cosiddetto Bonus Natale, tecnicamente noto come Importo Aggiuntivo alla Pensione, è una misura strutturale attiva da oltre vent’anni con l’obiettivo di fornire un sostegno ai pensionati con redditi più bassi.
L’importo del bonus è di € 154,94 ed è erogato automaticamente dall’INPS insieme alla pensione di dicembre, senza necessità di presentare domanda.
Per riceverlo, il pensionato deve rispettare precise soglie di reddito e importo della pensione:
| Requisito | Soglia per l’erogazione piena (2025) | Condizione |
| Pensione Annua | € 7.936,87 (Trattamento minimo INPS) | La pensione deve essere pari o inferiore a questa soglia per ricevere per intero i 154,94 euro. Se la supera (fino a € 8.091,81), l’importo è ridotto. |
| Reddito Complessivo IRPEF | € 11.672,90 (Single) / € 23.345,79 (Coniugato) | Il reddito complessivo non deve superare 1,5 volte il trattamento minimo (in caso di pensionato single) o 3 volte il trattamento minimo (per i coniugati), fermo restando il limite individuale per ciascun coniuge. |
Il bonus è riservato ai titolari di pensioni previdenziali (Ago, forme sostitutive o integrative). Sono esclusi tutti i trattamenti di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni di invalidità civile e indennità non derivanti da un rapporto contributivo).
Per il 2025 non è stato confermato, invece, il rinnovo del bonus tredicesima di € 100 concesso nel 2024 ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a € 28.000 e almeno un figlio a carico.
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