Il quadro normativo europeo sul trattamento dati personali
Il tema del trattamento dei dati personali dei minori nelle vendite online rappresenta oggi uno degli ambiti più sensibili della normativa europea.
Ogni volta che un minore si registra su un sito di eCommerce, compila un modulo o effettua un acquisto, entrano in gioco diverse disposizioni legali che ne regolano limiti, obblighi e responsabilità: dal GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) al DSA (Digital Services Act), fino alle norme del Codice Civile.
Ma cosa si intende esattamente per trattamento dei dati personali? Secondo il GDPR, si tratta di qualsiasi operazione compiuta sui dati identificativi di una persona, dalla raccolta alla conservazione, fino alla cancellazione. Nel caso dei minori, la protezione è più stringente, poiché si presume una minore consapevolezza dei rischi legati alla diffusione delle proprie informazioni.
Per chi gestisce un’attività di vendita online, garantire la conformità alle norme significa trovare un equilibrio tra libertà d’impresa e tutela effettiva della privacy, assicurando che i diritti dei minori siano rispettati fin dal primo contatto digitale.
Consenso trattamento dati personali e limiti d’età nel GDPR
Il consenso al trattamento dei dati personali costituisce la base giuridica fondamentale di ogni trattamento lecito. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal GDPR, i minori di 16 anni non possono esprimere validamente il proprio consenso.
Il regolamento consente agli Stati membri di abbassare tale soglia fino a 13 anni. In Italia, l’età minima è stata fissata a 14 anni, prevedendo che, al di sotto di questa età, il consenso debba essere espresso o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Questo significa che la registrazione a un portale di eCommerce, la partecipazione a programmi promozionali o l’accettazione di cookie non tecnici non sono legittime senza l’autorizzazione del genitore. In caso contrario, il consenso è nullo e il trattamento dei dati è illecito, con il rischio di sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato totale annuo.
I principi stabiliti dal GDPR per il trattamento dei dati personali
I cinque principi fondamentali del GDPR, ovvero liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, insieme al principio di sicurezza, costituiscono la base di ogni trattamento dei dati personali.
Quando il trattamento riguarda i minori, alcuni di questi principi assumono un rilievo ancora maggiore, poiché legati direttamente alla loro particolare vulnerabilità e alla necessità di garantire una tutela rafforzata.
In questo contesto, i principi più rilevanti sono:
- la trasparenza implica la redazione di informative chiare, semplici e facilmente comprensibili.
- la minimizzazione richiede di raccogliere solo i dati strettamente necessari.
- la sicurezza impone l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire accessi non autorizzati o usi impropri.
Quando un minore crea un account su un sito di eCommerce, il titolare del trattamento deve dimostrare che il consenso è stato ottenuto correttamente e che i dati vengono trattati per finalità specifiche, legittime e proporzionate.
Il trattamento dei dati personali non è quindi un’operazione meramente tecnica, ma rappresenta un obbligo giuridico fondato sulla responsabilità del titolare e sulla tutela effettiva della persona.
Il Digital Services Act: nuove regole per la protezione dei minori
Entrato in vigore nel 2022 e pienamente applicabile da febbraio 2024, il Digital Services Act (DSA) introduce nuove regole per rendere Internet più sicuro, trasparente e responsabile, fissando obblighi specifici per le piattaforme online.
L’articolo 28, dedicato alla protezione dei minori in rete, impone alle piattaforme accessibili a questo pubblico di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e tutela nei servizi offerti.
Lo stesso articolo vietata la pubblicità basata sulla profilazione quando la piattaforma è consapevole, con ragionevole certezza, che l’utente è un minore. È importante sottolineare che, per adempiere a tali obblighi, i gestori non sono tenuti a raccogliere ulteriori dati personali: il DSA mira infatti a proteggere i minori senza aumentare la quantità di informazioni trattate.
La tutela prevista dal DSA si estende anche alla vendita online di prodotti soggetti a limiti d’età, come alcolici, sigarette elettroniche e integratori ad azione farmacologica, la cui commercializzazione ai minorenni è vietata da specifiche normative nazionali ed europee. In questi casi, le piattaforme devono implementare sistemi di verifica dell’età efficaci, per assicurare il rispetto delle regole.
In questa prospettiva, il DSA si coordina con il regolamento eIDAS 2.0, che introduce sistemi certificati per la verifica dell’età, garantendo al tempo stesso la tutela della privacy. La Commissione Europea ha inoltre avviato un progetto pilota, che coinvolge anche l’Italia, volto a sperimentare tecnologie di verifica dell’età in grado di dimostrare l’età dell’utente senza rivelare altri dati personali.
Codice Civile e validità dei contratti con i minori
Nel nostro ordinamento, la capacità di agire si acquisisce al compimento della maggiore età, momento in cui una persona può concludere validamente atti giuridici che producono effetti vincolanti.
Di conseguenza, un contratto stipulato da un minorenne è, in linea di principio, annullabile, salvo che si tratti di atti di ordinaria amministrazione, coerenti con il grado di maturità del minore.
L’annullabilità può essere fatta valere dal genitore o dal tutore, anche se l’altra parte era in buona fede e ignara dell’età dell’acquirente. In tali casi, il contratto perde efficacia e le eventuali somme versate devono essere restituite.
Questa disciplina è finalizzata a evitare che il minore assuma obblighi patrimoniali sproporzionati o pregiudizievoli, garantendo una protezione preventiva indipendente dalla volontà del venditore.
Il principio si applica anche alle vendite online, dove la semplicità della transazione non esonera dalla necessità di verificare la capacità di agire dell’acquirente.
Informativa, privacy by design e obblighi operativi per la compliance
L’informativa sul trattamento dei dati personali non è un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta il pilastro della trasparenza e della conformità normativa, soprattutto nei confronti dei minori.
Per questo motivo, deve essere redatta con un linguaggio chiaro, semplice e facilmente accessibile, specificando in modo inequivocabile le finalità del trattamento, la base giuridica, i tempi di conservazione e i diritti dell’interessato.
A livello operativo, ciò richiede la predisposizione di informative privacy dedicate ai minori e la possibilità di ottenere e documentare l’autorizzazione genitoriale quando previsto dalla legge.
Questo approccio si concretizza nel principio di privacy by design e by default: la protezione dei dati deve essere incorporata sin dalla fase di progettazione del servizio o del sito di eCommerce. In pratica, i sistemi devono essere impostati per trattare solo i dati strettamente necessari e garantire, per impostazione predefinita, il massimo livello di protezione.
La compliance normativa coinvolge l’intera filiera digitale: dai merchant ai fornitori di piattaforme fino agli sviluppatori. Tutti sono chiamati a collaborare per assicurare l’integrità e la legalità dei processi.
Solo attraverso un approccio coordinato e preventivo è possibile evitare sanzioni e costruire una reputazione solida basata sulla fiducia digitale. La conformità, quindi, non va vista come un costo, ma come un elemento essenziale dell’architettura e della gestione etica di un’attività di vendita online.