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Ritenuta d’acconto: cos’è, come funziona e chi la applica

La ritenuta d’acconto è una parte dell’imposta che aziende o professionisti, come sostituti d’imposta, trattengono e versano allo Stato al momento del pagamento di alcuni compensi, soprattutto legati a redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Ritenuta d’acconto: cos’è, come funziona e chi la applica
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Indice dei contenuti

Che cos’è la ritenuta d’acconto e come funziona

Il mondo del fisco, con la sua miriade di meccanismi e strumenti come il reverse charge, lo split payment e il regime del margine, può apparire incredibilmente complesso e ostico per chi non è un addetto ai lavori.

Tra questi intricati sistemi si annovera anche la ritenuta d’acconto, un meccanismo fondamentale che permette allo Stato di riscuotere in anticipo una quota delle imposte dovute dai contribuenti, fungendo da efficace strumento per mitigare i rischi di evasione fiscale e assicurare una maggiore stabilità alle entrate pubbliche.

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Che cos’è la ritenuta d’acconto: definizione e funzionamento

La ritenuta d’acconto è un prelievo fiscale che chi corrisponde un reddito, il sostituto d’imposta, effettua nel momento stesso in cui paga il compenso al soggetto che lo riceve, detto sostituito. In pratica, il sostituto trattiene una parte della somma e la versa direttamente al Fisco.

Questo meccanismo, disciplinato dal DPR 600/1973 (articoli dal 23 al 30), rientra nella cosiddetta sostituzione d’imposta e può funzionare in due modi:

  • a titolo d’imposta, quando la ritenuta estingue definitivamente il debito del sostituito verso l’Erario;
  • a titolo d’acconto, quando la ritenuta rappresenta un anticipo sull’imposta finale del sostituito che sarà calcolata in sede di dichiarazione dei redditi.

La ritenuta d’acconto rientra in questa seconda categoria, poiché non esaurisce il debito del sostituito verso l’Erario.

Chi applica la ritenuta d’acconto: i soggetti obbligati

Sono considerati sostituti di imposta soggetti come:

  • società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative);
  • enti pubblici e privati residenti;
  • società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • professionisti e imprenditori individuali;
  • condomini;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Un privato cittadino che paghi un compenso per una prestazione (ad esempio un consulto professionale) non ha l’obbligo di effettuare alcuna ritenuta.

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Ritenute d’acconto: su quali redditi si applicano

La ritenuta d’acconto riguarda principalmente i seguenti redditi:

  • redditi da lavoro autonomo, sia abituale che occasionale;
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, rappresentanza, mediazione, procacciamento d’affari;
  • compensi corrisposti dal condominio all’appaltatore;
  • interessi e altri redditi di capitale.

Queste sono tra le fattispecie più diffuse, ma non esauriscono tutte le ipotesi previste dalla normativa.

Aliquote applicabili alla ritenuta d’acconto

Le aliquote della ritenuta d’acconto variano in base alla tipologia di reddito e sono:

  • 20% sui redditi da lavoro autonomo e sulle prestazioni occasionali;
  • aliquote progressive IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, con successivo conguaglio annuale da parte del datore di lavoro;
  • 23% sulle provvigioni per attività di agenzia, rappresentanza o mediazione. Per il calcolo della ritenuta d’acconto la base imponibile è ridotta al 50% dell’importo percepito. Questa base è poi ulteriormente ridotta al 20% se chi riceve le provvigioni dichiara di avvalersi regolarmente, per la propria attività, di dipendenti o collaboratori esterni;
  • aliquote variabili (12,5%, 20%, 26%) per gli interessi e redditi di capitale, in base alla tipologia. La ritenuta operata può essere a titolo di acconto o a titolo di imposta a seconda del soggetto che percepisce il reddito;
  • 4% sui compensi corrisposti dal condominio per appalti.
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Calcolo ritenuta d’acconto: esempi pratici

Vediamo ora due esempi di calcolo della ritenuta d’acconto, riferiti a due lavoratori autonomi:

Esempio 1: professionista con cassa previdenziale propria (commercialista, avvocato, geometra, ecc.)

  • Compenso: 1.500 euro
  • Contributo integrativo cassa (4% su 1.500 euro): 60 euro
  • IVA (22% su 1.560 euro): 343,20 euro
  • Totale fattura: 1.903,20 euro
  • Ritenuta d’acconto (20% su 1.500 euro): 300 euro
  • Netto a pagare: 1.603,20 euro

Il sostituto d’imposta versa al professionista 1.603,20 euro e all’erario 300 euro. La base imponibile, per il calcolo della ritenuta, è data dal solo compenso.

Esempio 2: lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS(consulente informatico, web designer, copywriter, ecc.)

  • Compenso: 1.500 euro
  • Rivalsa INPS (4% su 1.500 euro): 60 euro
  • IVA (22% su 1.560 euro): 343,20 euro
  • Totale fattura: 1.903,20 euro
  • Ritenuta d’acconto (20% su 1.560 euro): 312 euro
  • Netto a pagare: 1.591,20 euro

Il sostituto d’imposta versa al lavoratore autonomo 1.591,20 euro e all’erario 312 euro. La base imponibile, per il calcolo della ritenuta, in questo caso è data dal compenso aumentato della rivalsa INPS.

Quando si tratta di una prestazione occasionale, la ritenuta d’acconto del 20% si calcola direttamente sul compenso. A differenza delle prestazioni abituali, non si emette fattura, ma una semplice ricevuta, su cui non devono essere indicati né l’IVA né i contributi previdenziali.

Pagamento ritenuta d’acconto: termini e modalità

Il versamento della ritenuta d’acconto avviene tramite modello F24, con scadenza entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Ad esempio, per un compenso pagato nel mese di maggio il versamento della ritenuta d’acconto va fatto entro il 16 giugno.

I sostituti d’imposta titolari di partita IVA devono effettuare il pagamento esclusivamente per via telematica. Gli altri soggetti (ad esempio i condomini) possono ancora presentare il modello F24 cartaceo presso banche e uffici postali.

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Ritenuta d’acconto e regime forfettario

I lavoratori autonomi in regime forfettario non applicano la ritenuta sulla fattura. È però fondamentale che inseriscano nel documento un’apposita dichiarazione del tipo “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, della L.190/2014″.

Va specificato che questi soggetti non agiscono come sostituti d’imposta, quindi non devono operare la ritenuta d’acconto sui pagamenti che effettuano, ad eccezione di quelli relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Infine, è importante ricordare che il sostenimento di spese per il personale superiori a 20.000 euro lordi comporta l’automatica esclusione dal regime forfettario.

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