Partita IVA regime forfettario: vantaggi e compatibilità con il lavoro dipendente
Aprire una Partita IVA in regime forfettario rappresenta una scelta conveniente per lavoratori autonomi, professionisti, artigiani e piccoli commercianti, grazie alla tassazione agevolata e alla semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il regime è accessibile a chi non supera 85.000 euro annui di ricavi o compensi (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), offrendo così un’opportunità concreta di ottimizzazione della gestione fiscale e contributiva rispetto al regime ordinario.
È possibile avere una Partita IVA forfettaria pur svolgendo un lavoro dipendente o percependo una pensione, ma solo rispettando alcune condizioni precise. In particolare, nell’anno precedente non si devono aver percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati, compresi quelli da pensione, eccedenti 35.000 euro. Fino al 31 dicembre 2024 il limite era fissato a 30.000 euro, mentre la Legge di Bilancio 2025 lo ha innalzato a 35.000 euro in via sperimentale, valore poi confermato dalla manovra 2026.
È inoltre importante sottolineare che la verifica del superamento della soglia dei 35.000 euro non è necessaria qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente a quello in cui si intende aderire o restare nel regime forfettario.
Conoscere nel dettaglio queste regole e le eventuali limitazioni è fondamentale per pianificare correttamente la propria attività, ottimizzare la gestione fiscale e contributiva e garantire la piena compatibilità tra lavoro autonomo e altre forme di reddito.
Regime forfettario e limite di 35.000 euro: criteri di verifica e casi pratici
Per comprendere correttamente come applicare il limite dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, si consideri il caso di un soggetto che intende applicare il regime forfettario nell’anno “n+1” (ad esempio, il 2026):
- rapporto di lavoro dipendente in essere nell’anno “n+1”: il contribuente deve verificare il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente, ovvero nell’anno “n”(nel nostro esempio, il 2025). Qualora in tale anno abbia percepito 38.000 euro di redditi da lavoro dipendente e il rapporto risulti ancora attivo nell’anno “n+1”, l’accesso al regime forfettario non è consentito, in quanto è stata superata la soglia di 35.000 euro prevista dalla normativa;
- rapporto di lavoro cessato nell’anno precedente (“n”): se il contribuente ha percepito 38.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno “n”, ma il rapporto di lavoro è cessato nel corso dello stesso anno, la verifica del limite dei 35.000 euro diventa irrilevante. In questa ipotesi, il soggetto può legittimamente applicare il regime forfettario nell’anno “n+1”.
Partita IVA in regime forfettario e cessazione del rapporto di lavoro: i chiarimenti dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessazione del rapporto di lavoro rilevante ai fini dell’accesso al regime forfettario coincide con la conclusione del periodo di preavviso e non con la semplice presentazione delle dimissioni (Risposta a Interpello n. 368/2021).
È stato inoltre chiarito che la verifica della soglia deve essere effettuata anche se il contribuente ha cessato un rapporto, ma ne ha intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Alla luce di questi chiarimenti, si riportano di seguito due esempi pratici utili a comprendere come applicare correttamente le regole in esame:
1. Rilevanza del periodo di preavviso
Un contribuente presenta le dimissioni dal lavoro dipendente il 15 dicembre 2025, ma il contratto prevede un periodo di preavviso con scadenza al 15 gennaio 2026. Lo stesso intende aprire la Partita IVA in regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2026.
Ai fini fiscali, il rapporto di lavoro non risulta cessato nel 2025, ma si conclude solo nel 2026, alla fine del periodo di preavviso. Di conseguenza, la verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025 deve essere effettuata, poiché il rapporto non è cessato nell’anno precedente.
2. Presenza di un nuovo rapporto di lavoro
Nel corso del 2025, un contribuente ha lavorato da gennaio a giugno per l’Azienda X, percependo 20.000 euro, con cessazione del rapporto nel mese di giugno. Nello stesso anno ha poi iniziato un nuovo rapporto di lavoro con l’Azienda Y da settembre a dicembre, percependo 10.000 euro, rapporto ancora in essere al 31 dicembre 2025.
Il reddito complessivo da lavoro dipendente ammonta a 30.000 euro (20.000 + 10.000), quindi inferiore alla soglia di 35.000 euro. Tuttavia, poiché uno dei rapporti di lavoro risulta ancora attivo al 31 dicembre 2025, la verifica del limite reddituale è comunque necessaria. In questo caso, essendo la soglia rispettata, il contribuente può accedere al regime forfettario nel 2026; qualora il reddito complessivo avesse superato i 35.000 euro, l’accesso sarebbe stato precluso.
Quali sono i redditi che rientrano nel limite dei 35.000 euro
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per chiarire quali somme debbano essere incluse nel calcolo dei redditi da lavoro dipendente ai fini della determinazione del limite di 35.000 euro, rilevante per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario.
In particolare, l’AdE ha precisato che:
- le pensioni percepite rientrano nel calcolo del limite, in quanto considerate redditi di lavoro dipendente. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente percepisca la pensione come unico reddito e questo sia esente da tassazione in Italia (Risposta a Interpello 311//E/23);
- il limite dei 35.000 euro si applica anche in presenza di un rapporto di lavoro svolto all’estero (Risposta ad Interpello 257/2021);
- nel computo del limite devono essere inclusi anche i premi di risultato erogati in base a contratti aziendali o territoriali (Risposta ad Interpello 398/2020);
- non concorrono al raggiungimento del limite gli emolumenti arretrati e il TFR, in quanto qualificati come redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, e quindi esclusi dalla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Risposta a Interpello n. 102/2020).
Partita IVA in regime forfettario e rilevanza della fonte di reddito prevalente
Un ulteriore requisito fondamentale per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario è il divieto di avere l’ex datore di lavoro come cliente prevalente.
Un contribuente non può adottare il regime forfettario se la maggior parte dei suoi guadagni (ovvero più del 50%) proviene da un’unica fonte, ossia dal proprio datore di lavoro attuale o da un datore di lavoro con il quale ha intrattenuto un rapporto nei due anni precedenti l’apertura della Partita IVA forfettaria o l’applicazione del regime.
Questo vincolo assicura che il regime non venga impiegato per mascherare un rapporto di lavoro dipendente continuativo (c.d. falsa Partita IVA).
Ai fini del calcolo del 50%, non vengono conteggiate le attività svolte nell’ambito di tirocini o pratiche obbligatorie per legge, necessarie per ottenere un’abilitazione professionale.
La verifica del superamento del limite del 50% va effettuata al termine del periodo d’imposta (Circolare 9/2019).
Caso pratico: verifica del principio di non prevalenza
Il seguente esempio illustra come calcolare e verificare la percentuale di compensi fatturati all’ex datore di lavoro rispetto al totale dei ricavi, al fine di rispettare il principio di non prevalenza previsto per il regime forfettario.
1. Scenario
- periodo di riferimento: 2025
- il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda X nel dicembre 2024. A gennaio 2025 apre la sua Partita IVA in regime forfettario come consulente marketing.
2. Ricavi 2025
- compensi totali da Partita IVA: 40.000 euro
- compensi fatturati all’ex datore di lavoro (Azienda X): 18.000 euro
- compensi fatturati ad altri clienti: 22.000 euro.
3. Verifica al termine del periodo d’imposta (31/12/2025)
- calcolo della prevalenza: si confrontano i ricavi dall’ex datore di lavoro (Azienda X) con il totale dei ricavi: € 18.000 / € 40.000 = 0,45 (ovvero 45%)
- conclusione: la percentuale è inferiore al limite del 50%. Il contribuente non ha violato il principio di non prevalenza e potrà mantenere il regime forfettario anche per l’anno successivo (2026).
Partita IVA forfettaria: oneri fiscali e contributivi in presenza di lavoro dipendente
La coesistenza di un reddito da lavoro dipendente e di un’attività autonoma in regime forfettario comporta l’applicazione di regole distinte sia per la tassazione sia per il versamento dei contributi previdenziali.
Quanto paga una Partita IVA in regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario versano un’imposta sostitutiva, ossia un’unica imposta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA e IRAP.
L’imposta viene calcolata applicando ai ricavi totali un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ciò significa che i costi sostenuti non sono deducibili integralmente, ma la deduzione avviene in misura forfettaria.
Sul reddito imponibile così determinato si applica un’aliquota del 15%, ridotta al 5% per le start-up.
Tassazione in caso di contemporaneo lavoro dipendente
Per chi percepisce sia un reddito da lavoro dipendente sia un reddito derivante da una Partita IVA forfettaria, si applica un regime fiscale misto:
- Il reddito da lavoro dipendente viene tassato secondo i normali scaglioni IRPEF.
- Il reddito da attività autonoma è soggetto all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Pur seguendo regole diverse, entrambi i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, influenzando la posizione fiscale del contribuente. L’ammontare totale dei redditi può, infatti, incidere su determinati diritti e agevolazioni fiscali, come detrazioni, bonus o crediti d’imposta.
Contributi INPS per chi opera in regime forfettario
L’importo dei contributi INPS dovuti dai contribuenti in regime forfettario dipende dal tipo di attività svolta e dalla situazione lavorativa del soggetto.
1. Artigiani e commercianti (Gestione INPS)
- devono versare i contributi fissi (minimali) a cadenza trimestrale, indipendentemente dal reddito prodotto;
- se il reddito forfettario supera il minimale, i contributi eccedenti vengono versati in sede di saldo;
- è possibile richiedere, entro il 28 febbraio, una riduzione del 35% dei contributi dovuti.
2. Liberi professionisti senza cassa autonoma (Gestione Separata INPS)
- non è previsto alcun versamento trimestrale fisso;
- i contributi vengono calcolati esclusivamente in percentuale sul reddito forfettario prodotto;
- il versamento avviene tramite acconti e saldo, generalmente a giugno e novembre dell’anno successivo.
3. Professionisti iscritti a casse previdenziali specifiche
- non versano contributi INPS per l’attività autonoma (salvo eventuali attività non coperte dalla Cassa);
- i contributi sono versati direttamente alla cassa di previdenza professionale di appartenenza, secondo le regole e le scadenze stabilite dall’Ente.
Impatto del lavoro dipendente sui contributi INPS
La presenza di un rapporto di lavoro subordinato influisce direttamente sull’obbligo contributivo:
- artigiani e commercianti: se il contribuente ha un lavoro dipendente a tempo pieno e versa già i contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) alla Gestione INPS dipendenti, è esonerato dal pagamento dei contributi per l’attività autonoma di artigiano/commerciante. In caso di contratto part-time, l’obbligo di versare contributi separati dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta;
- liberi professionisti (Gestione Separata INPS): chi è già dipendente, pensionato o iscritto ad altra cassa previdenziale può beneficiare di una riduzione dell’aliquota contributiva per l’attività professionale;
- liberi professionisti con cassa propria: molte Casse prevedono, per chi svolge anche lavoro subordinato, il pagamento di contributi previdenziali ridotti.
In sintesi, l’esistenza di un lavoro dipendente può comportare esenzione totale o riduzione dell’aliquota.
Conseguenze del superamento del limite di 35.000 euro
Il monitoraggio del reddito da lavoro dipendente è essenziale, poiché il contribuente che supera la soglia annua di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato perde il diritto ad applicare il regime forfettario.
Tale decadenza non è immediata, ma ha effetto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della soglia.
Di conseguenza, il titolare di Partita IVA in regime forfettario dovrà, per l’anno successivo, applicare il regime della contabilità semplificata o, in alternativa, scegliere la contabilità ordinaria.







