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ISEE: cos’è, come si calcola e a cosa serve

L’ISEE è un indicatore che rappresenta la situazione economica complessiva di un nucleo familiare ed è indispensabile per accedere a prestazioni sociali agevolate
ISEE: che cos'è, come si calcola e a cosa serve
Tempo di lettura: 7 minuti

Indice dei contenuti

Cos’è l’ISEE e come funziona

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un valore numerico che fotografa la situazione economica complessiva di un nucleo familiare in un dato momento.

Il suo scopo primario è valutare e confrontare le condizioni economiche delle famiglie per stabilire in modo equo e trasparente chi ha diritto ad accedere a determinati servizi o prestazioni sociali a condizioni agevolate.

L’ISEE è indispensabile per accedere a importanti misure di sostegno pubblico, come ad esempio:

  • assegno unico e universale per i figli a carico;
  • agevolazioni per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (come gli asili nido);
  • riduzione delle tasse universitarie e ottenimento di borse di studio;
  • accesso a specifici bonus sociali per le bollette di luce, gas e acqua;
  • altre forme di sostegno al reddito e di inclusione sociale.
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Come si calcola l’ISEE: formula, redditi e patrimoni

Il calcolo dell’ISEE segue regole precise stabilite dal DPCM 159/2013 e successive modifiche. Nel determinare il suo valore si tiene conto del reddito percepito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) di cui si dispone e della composizione del nucleo familiare.

Per determinare l’ISEE occorre seguire i seguenti passaggi.

Calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE)

La prima fase consiste nel calcolo dell’ISE, che è determinato dalla formula:

ISE = Reddito Netto + 20% del Patrimonio Netto

Quindi, per ottenere l’ISE si devono sommare due valori:

1. tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare nei due anni precedenti. Quindi, ad esempio, l’ISEE 2026 si calcola con i redditi del 2024. Nel calcolo non si tiene conto di tutto il reddito percepito, ma sono previste delle riduzioni. La Legge di Bilancio 2025, ad esempio, dal calcolo dell’ISE ha previsto l’esclusione dell’assegno unico e universale per i figli. Inoltre, dai redditi percepiti vanno sottratti:

  • i canoni di locazione della casa di abitazione, fino a un massimo di 7mila euro;
  • il 20% del reddito da lavoro dipendente di ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 3mila euro a percettore; 
  • i redditi da pensione, per un importo di mille euro per ogni percettore.

2. il 20% del valore del patrimonio complessivo detenuto dal nucleo familiare alla fine del secondo anno precedente (per il 2026 si considerano i valori al 31/12/2024). Tale patrimonio è formato dalla somma del:

  • patrimonio mobiliare ISEE (conti correnti postali o bancari, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o quote di società, partecipazioni in società italiane o estere). Dall’importo complessivo si sottrae una franchigia pari a 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10mila euro. Tale soglia è incrementata di mille euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Dal 2025 vanno esclusi dal patrimonio mobiliare gli investimenti in titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti postali, fino a 50mila euro. La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che, ai fini del patrimonio mobiliare vanno considerati anche i conti correnti e i depositi bancari o finanziari detenuti all’estero, le criptovalute e gli altri asset digitali, oltre alle rimesse di denaro verso l’estero, incluse quelle effettuate tramite servizi di money transfer o mediante l’invio di contante non accompagnato. L’effettiva inclusione di questi valori, tuttavia, sarà operativa solo a partire dall’entrata in vigore delle relative disposizioni attuative;
  • patrimonio immobiliare ISEE (fabbricati, terreni, aree edificabili) di tutti i componenti il nucleo familiare non esercenti attività d’impresa, prendendo come valore quello definito ai fini IMU. Dal valore determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare del’eventuale debito residuo ala data del 31 dicembre del secondo anno precedente, per mutui contratti per l’acquisto del’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per la casa di abitazione, il suo valore (al netto del mutuo residuo) non rileva per il calcolo del patrimonio immobiliare fino a 52.500 euro, franchigia che viene aumentata di ulteriori 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se il valore della casa di abitazione supera la franchigia, la parte che eccede la soglia rileva solo per i 2/3 ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare Sulla parte eccedente, si applica una riduzione ai 2/3. Con la legge di Bilancio 2026 la franchigia viene innalzata a 91.500 euro, che salgono a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. Inoltre, la detrazione di 2.500 euro è riconosciuta per ogni figlio convivente successivo al primo. Queste novità, tuttavia, non si applicano a tutti gli ISEE, ma esclusivamente a quelli richiesti per l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus nido, le forme di supporto domiciliare per bambini con meno di tre anni e affetti da gravi patologie croniche e il bonus nuovi nati.
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La Scala di Equivalenza e il calcolo dell’ISEE

A questo punto l’ISE viene diviso per la scala di equivalenza ISEE.

Questo parametro è un coefficiente numerico che varia in base alla composizione del nucleo familiare:

Numero componentiCoefficiente
11,00
21,57
32,04
42,46
52,85

Tali valori sono aumenti di:

MaggiorazioneCondizione
0,2·       Nucleo familiare con 3 figli. ·       Nucleo con figli minori.
0,3·       Nucleo con almeno un figlio di età inferiore a 3 anni, in cui entrambi i genitori (o l’unico presente) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. ·       Nucleo familiare composti da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni.
0,35·       Nucleo familiare con 4 figli.
0,5·       Nucleo familiare con 5 figli. ·       Per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulle maggiorazioni della scala di equivalenza, rimodulando i valori come segue:

  • 0,10 per i nuclei familiari con due figli;
  • 0,25 per i nuclei con tre figli;
  • 0,40 per i nuclei con quattro figli;
  • 0,55 per i nuclei con almeno cinque figli.

Anche queste maggiorazioni trovano applicazione esclusivamente negli ISEE richiesti per le stesse prestazioni agevolate per le quali è stato previsto l’innalzamento della franchigia sull’abitazione principale.

La formula finale per l’ISEE è:

ISEE = ISE : Parametro della Scala di Equivalenza

Attenzione al nucleo familiare ISEE

Un aspetto cruciale del calcolo è la corretta individuazione del nucleo familiare che, ai fini ISEE, non sempre coincide con lo stato di famiglia anagrafico. La legge stabilisce specifiche regole di aggregazione:

  1. coniugi e figli minorenni: anche se non conviventi, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare. L’unica eccezione si verifica in casi particolari e documentati, come la separazione legale, il divorzio, o la perdita della potestà sui figli, che permettono a un coniuge di non essere considerato nel nucleo dell’altro (a meno che non continuino ad avere la stessa residenza, nel qual caso restano nello stesso nucleo ISEE);
  2. figli maggiorenni (non conviventi): i figli che hanno compiuto 18 anni, che non risiedono con i genitori, non sono sposati e non hanno figli propri, vengono comunque inclusi nel nucleo familiare dei genitori se risultano fiscalmente a carico. Questo legame termina in ogni caso al compimento del 26° anno di età;
  3. convivenza: in linea generale, tutti i soggetti che vivono e risiedono insieme nello stesso indirizzo vengono considerati nel medesimo nucleo, indipendentemente dal grado di parentela che li lega.
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ISEE: le diverse tipologie

L’ISEE non è un valore unico, ma si declina in diverse tipologie specifiche, ognuna destinata a soddisfare esigenze e finalità diverse:

  1. ISEE ordinario: è la forma standard, contenente le informazioni principali sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. È utile nella maggior parte dei casi;
  2. ISEE corrente: per richiederlo è necessario disporre di un ISEE ordinario valido. Consiste in un ISEE aggiornato che riflette una situazione economica più recente, calcolato sui redditi degli ultimi 12 mesi o, in casi particolari, degli ultimi 2 mesi. Si può richiedere se si sono verificate:
    • delle variazioni della situazione lavorativa o interruzione di trattamenti previdenziali o assistenziali;
    • una variazione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25% rispetto all’ISEE ordinario;
    • una variazione del patrimonio superiore al 20%;
  3. ISEE universitario: necessario per gli studenti che desiderano accedere a prestazioni per il diritto allo studio universitario (riduzione tasse, borse di studio);
  4. ISEE sociosanitario: è richiesto per l’accesso a prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare per persone con disabilità e/o non autosufficienti, o l’ospitalità in strutture semiresidenziali. Per le persone disabili maggiorenni è prevista la possibilità di optare per un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario;
  5. ISEE sociosanitario residenze: usato specificamente per i ricoveri in strutture residenziali (come RSA/RSSA). Per il suo calcolo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario che non fanno parte del nucleo familiare. Questo serve a valutare la capacità di contribuzione dei figli alle spese di ricovero;
  6. ISEE minorenni: necessario quando i minorenni sono figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

DSU: l’ISEE e i modelli necessari per il calcolo

Per avviare il calcolo dell’ISEE è indispensabile presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Questo documento contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie per la determinazione dell’indicatore.

Esistono due modalità principali di presentazione della DSU:

  1. DSU Mini: questa è la dichiarazione in forma semplificata, pensata per i nuclei familiari che non presentano situazioni economiche o compositive particolarmente complesse;
  2. DSU Integrale: è la dichiarazione completa, obbligatoria in tutti i casi in cui non è possibile presentare la DSU Mini. Ciò accade in presenza di:
    • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
    • necessità del modello ISEE minorenni;
    • componenti nel nucleo con disabilità o non autosufficienti;
    • un componente del nucleo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o che non dispone della Certificazione Unica (CU);
    • patrimoni detenuti all’estero.
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Come fare l’ISEE: ISEE INPS e ISEE precompilato INPS

La presentazione della DSU può essere fatta attraverso diversi canali:

  • INPS ISEE: l’INPS mette a disposizione dei cittadini il servizio ISEE online sul proprio portale, accessibile tramite SPID e CIE oppure CNS. Questa piattaforma offre anche l’opzione ISEE precompilato, una modalità che velocizza notevolmente la compilazione. Con l’ISEE precompilato, il sistema recupera automaticamente gran parte dei dati dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, e il cittadino deve semplicemente confermare o integrare i dati mancanti. Tuttavia è necessario che i membri maggiorenni del nucleo familiare concedano la delega per l’uso dei dati precompilati;
  • CAF e Patronati: che compilano e inviano la DSU per conto del richiedente. La prima elaborazione della DSU è gratuita, mentre alcuni CAF possono chiedere un contributo per le elaborazioni successive alla prima.

La DSU può essere presentata anche all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata o al Comune.

Inoltre, l’INPS mette a disposizione un simulatore ISEENon si tratta di una modalità di presentazione della DSU, bensì di uno strumento che permette ai cittadini di inserire i propri dati e ottenere una stima approssimativa del proprio indicatore economico prima della richiesta ufficiale.

Dopo la presentazione della DSU, l’INPS calcola l’ISEE sulla base di tutti i dati e rende disponibile l’attestazione al dichiarante.

La Legge di Bilancio 2026 preveda che la DSU precompilata diventi la modalità ordinaria e prioritaria di presentazione (anche presso i CAF). Tuttavia, l’effettivo passaggio al nuovo regime avverrà solo a seguito dell’emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro.

Una volta operativo il decreto:

  1. la modalità precompilata non sarà più una scelta opzionale, ma il punto di partenza necessario per ogni dichiarazione, con l’obiettivo di ridurre errori e omissioni;
  2. il sistema preleverà automaticamente dalle banche dati anche informazioni prima gestite manualmente, come i dati provenienti dal Ministero dell’interno, dall’ACI, dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente e dal pubblico registro automobilistico. 

Documenti per l’ISEE: cosa è necessario

Per la compilazione della DSU, il richiedente deve avere a disposizione la documentazione che attesta la situazione economica e anagrafica del nucleo familiare:

  • codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare e documento d’identità del dichiarante;
  • certificati di disabilità per componenti con fragilità o invalidità;
  • certificazione unica e/o dichiarazione dei redditi, riferiti a due anni prima della richiesta, relativi a tutti i componenti del nucleo familiare.
  • contratto di locazione regolarmente registrato, nel caso in cui il nucleo familiare sia in affitto;
  • documenti attestanti i saldi e le giacenze medie dei conti correnti, depositi bancari/postali e titoli (riferiti al 31 dicembre di due anni prima);
  • visure catastali di immobili e terreni posseduti e documentazione sul debito residuo del mutuo;
  • targhe o estremi di registrazione dei veicoli.
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ISEE: scadenze e validità

La validità dell’ISEE segue regole diverse a seconda della tipologia di DSU presentata:

  1. ISEE ordinario: è valido per l’intero anno solare in cui viene presentato e scade il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Ad esempio, un ISEE richiesto in qualsiasi momento del 2026 sarà valido fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  2. ISEE corrente: la sua validità varia a seconda dei dati aggiornati:
    • se aggiornato solo per la componente reddituale: ha una durata di sei mesi;
    • se aggiornato anche per la componente patrimoniale: è valido fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Qualora vi siano ulteriori variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione di trattamenti, occorre aggiornare l’ISEE corrente entro due mesi dalla variazione stessa.

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