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Enti Terzo Settore e riforma fiscale: cosa cambia da gennaio 2026

Dal 2026 la riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore entra pienamente in vigore, definendo un nuovo quadro normativo per l’intero settore non-profit
Enti Terzo Settore e riforma fiscale: cosa cambia da gennaio 2026
Tempo di lettura: 4 minuti

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Riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore: il nuovo regime operativo dal 2026

Il 1° gennaio 2026 è una data importante per il mondo non-profit italiano, perché entrano finalmente in vigore le norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore, la cui applicazione era rimasta in sospeso anche dopo l’entrata in vigore del codice avvenuta il 3 agosto del 2017, in attesa che sulla riforma fiscale giungesse il via libera dell’Unione Europea.

Questo passaggio completa il lungo processo di riordino avviato negli anni scorsi, con l’obiettivo di garantire agli Enti del Terzo Settore (ETS) un quadro normativo e fiscale organico, moderno e trasparente.

Il 2026 segna l’avvio di una nuova fase in cui le disposizioni fiscali, le agevolazioni e gli adempimenti saranno disciplinati in maniera chiara e coerente dal nuovo Codice, inaugurando una nuova era per il settore.

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Enti Terzo Settore: normativa sul nuovo regime fiscale

Dopo oltre otto anni di attesa, nel 2026 si conclude ufficialmente la fase transitoria della riforma del Terzo Settore. Il D.L. 84/2025 sancisce l’avvio del nuovo regime fiscale per tutti gli ETS e le imprese sociali, completando l’impianto del Codice (D.Lgs. 117/2017).

Il cambiamento riguarda anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) che hanno ottenuto la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) o di impresa sociale. Fino a oggi, l’applicazione completa della riforma era sospesa in attesa del via libera europeo: la “comfort letter” della Commissione UE ha confermato la compatibilità delle nuove regole con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), rimuovendo l’ultimo ostacolo.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime, vengono superate le disposizioni del TUIR e regimi precedenti come la L. 398/1991, adottando pienamente il nuovo assetto fiscale previsto per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti Terzo Settore: i nuovi criteri di non commercialità

Il perno della rivoluzione fiscale è rappresentato dall’articolo 79 del Codice del terzo settore, che introduce criteri oggettivi e innovativi per distinguere un ente non commerciale da uno commerciale.

A differenza della precedente normativa (art. 143 TUIR), che si basava su concetti più soggettivi come l’assenza di una “specifica organizzazione“, il nuovo sistema stabilisce una marginalità economica consentita. In pratica, le attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (art. 79, c. 2-bis CTS).

Se l’avanzo di gestione resta entro questi limiti, si mantiene lo status di ente non commerciale.

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Il sostituto della Legge 398/1991: i nuovi regimi semplificati

Tra le principali novità per le ASD che aderiscono al terzo settore c’è la cessazione della L. 398/1991.

Dal 2026, l’accesso a regimi fiscali agevolati per le attività degli ETS sarà regolato da nuove disposizioni, in particolare dagli articoli 80 e 86 del CTS.

L’art. 80 disciplina il regime forfettario IVA per gli ETS generici, mentre l’art. 86 stabilisce il regime forfettario semplificato (IRES, IRAP e IVA) riservato alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV).

Questi articoli introducono diverse opzioni semplificate, ma si differenziano dal passato non solo per i limiti di ricavo (che sono molto più restrittivi), ma anche per il calcolo delle imposte. Pur mantenendo il principio forfettario, i nuovi coefficienti di redditività applicati sono significativamente meno generosi rispetto alla L. 398/1991.

Questo cambio di paradigma implica per molti enti la necessità di un profondo riassetto amministrativo e contabile.

Per le imprese sociali, invece, il nuovo regime prevede un importante vantaggio: l’esenzione totale da tassazione per gli utili che non vengono distribuiti e che sono destinati al rafforzamento patrimoniale o alle attività istituzionali.

Enti Terzo Settore: esempi di agevolazioni mutualistiche (APS e ODV)

Un’ulteriore agevolazione di rilievo che entrerà in vigore dal 2026 riguarda la disciplina delle attività mutualistiche, ossia quelle prestazioni rese dalle associazioni a favore dei propri soci.

Il CTS agli articoli 84 e 85 disciplina un sistema fiscale specifico per le APS e le ODV, consentendo di de-commercializzare determinate attività, con regole più permissive rispetto al TUIR.

Queste norme permettono agli enti di continuare a svolgere la loro missione verso gli associati godendo di importanti benefici fiscali. Per queste attività, il legislatore ha confermato la possibilità di generare un modesto avanzo di gestione, purché sia rispettata la regola del margine economico non superiore al 6% dei costi per un massimo di tre esercizi consecutivi, come stabilito dall’art. 79, comma 2-bis, applicabile a tutte le attività di interesse generale.

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Ente Terzo Settore: le agevolazioni e i vincoli europei

Sebbene il nuovo assetto fiscale introduca importanti agevolazioni – in particolare per le APS e le attività mutualistiche verso i soci – tali benefici non sono incondizionati.

L’art. 88 del CTS stabilisce infatti un legame stringente con il diritto europeo, imponendo il rispetto dei limiti previsti dagli aiuti “de minimis (Regolamento UE 1407/2013) e da quelli per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) (Regolamento UE 360/2012).

Questi regolamenti fissano tetti massimi triennali (attualmente sono di 300mila o 500mila euro a seconda della tipologia di servizio). Tali vincoli sono cruciali per attività molto diffuse, come la gestione del “bar sociale” delle APS.

La necessità di rispettare questi tetti comunitari impone agli Enti del terzo settore un maggiore livello di controllo e di pianificazione finanziaria rispetto alla normativa precedente.

Enti Terzo Settore: registro RUNTS come porta d’accesso alle agevolazioni 2026

A prescindere dalla specifica agevolazione fiscale o contabile descritta – che si tratti della nuova marginalità consentita, dei regimi forfettari o delle esenzioni per le imprese sociali – l’intero impianto della riforma è subordinato a un requisito formale imprescindibile: l’iscrizione al RUNTS.

Il RUNTS rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione delle nuove norme fiscali previste dal CTS. L’iscrizione non solo legittima l’accesso ai benefici, ma impone anche il rispetto degli obblighi statutari e di trasparenza stabiliti dal CTS.

L’accesso e la gestione degli adempimenti telematici sul RUNTS richiedono, per l’ente, il possesso dello SPID associazioni, essenziale per interagire digitalmente con la piattaforma.

Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo regime, il 1° gennaio 2026 segna anche la definitiva cancellazione dell’anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), che cesseranno di esistere come categoria fiscale autonoma.

Le ex-ONLUS che desiderano mantenere i benefici fiscali dovranno obbligatoriamente trasformarsi in ETS e completare l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

Chi non avrà effettuato tale migrazione entro tale termine, oltre a perdere le agevolazioni sarà anche soggetto all’obbligo, previsto dall’art. 101, c. 8 del CTS, di devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe.

La mancata iscrizione o la decadenza dal Registro comporterà l’automatica perdita di tutte le agevolazioni previste per gli ETS e l’assoggettamento al regime fiscale ordinario.

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