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Disdetta e recesso dal contratto tramite PEC, cosa dice la legge

Come interrompere contratti e abbonamenti in maniera rapida ed economica, direttamente online
Una donna sorridente con uno smartphone tra le mani.
Tempo di lettura: 5 minuti

Indice dei contenuti

Posso disdire un contratto o un abbonamento tramite PEC?

Si può disdire un contratto telefonico o interrompere l’abbonamento alla pay-tv tramite PEC invece di usare la classica raccomandata con avviso di ricezione?

La comunicazione inviata usando la posta elettronica certificata è valida anche se il contratto prevede espressamente che la disdetta o il recesso vengano comunicati con raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno?

Secondo quanto previsto dalla legge e confermato anche dalla giurisprudenza negli ultimi anni, la risposta è sì: per comunicare la propria intenzione di mettere fine a un contratto – di qualunque tipo esso sia – è sufficiente inviare una Pec alla controparte.

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La Pec produce gli stessi effetti della raccomandata A/R

A confermare che la PEC produce gli stessi effetti legali della raccomandata con ricevuta di ritorno è anche l’ordinanza 11808 del 12 aprile 2022 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte si è espressa in merito a una decisione con cui il Tribunale di Bologna – nell’ambito di un contenzioso tra due aziende – aveva ritenuto priva di efficacia la disdetta del contratto di locazione, inviata da una delle due aziende all’altra tramite un messaggio di posta elettronica certificata. Il tribunale felsineo aveva basato la propria decisione sulla presenza – nel contratto di locazione – di uno specifico articolo che prevedeva che il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R.

Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, prevedere l’uso della raccomandata cartacea per comunicare la disdetta di un contratto è in contrasto con quanto previsto dalla normativa italiana attualmente in vigore. Nello specifico, le norme per cui la Cassazione ha rinvenuto la violazione o la falsa applicazione sono l’articolo 48 del d.lgs. 82/2005 (è il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale) e l’art. 4 del DPR 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Cosa prevede l’articolo 48 del CAD sulla PEC

In base all’articolo 48 comma 2 del CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale: “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.”

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Cosa prevede l’art. 4 del DPR 68/2005 sull’uso della PEC

In base all’articolo 4 del DPR 68/2005, commi 1 e 6: “La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge” (comma 1) e “La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6” (comma 6).

Secondo la Cassazione, quindi, “la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione perché inviata tramite PEC e quindi non rispettosa di quanto previsto in un articolo del contratto stesso si pone in contrasto con le predette normative che prevedono in via generale che la raccomandata postale possa essere sostituita dall’invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC)”.

Nella stessa sentenza, la Cassazione continua dicendo che “l’articolo 48 c. 2 del CAD ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC”, richiamando altre precedenti pronunce (Cass. 26773/2016 e Cass. 30532/2018, in cui si equipara la Pec alla raccomandata a mezzo posta) e l’art. 16 del d.lgs 185/2008 (c.d “Decreto Anticrisi”), che ha imposto a tutte le imprese di avere un indirizzo PEC, prevedendo che le comunicazioni tra imprese possano essere inviate con PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’uso, e ciò in deroga all’art. 4 del DPR 68/2005.

PEC valida sia per disdetta che per recesso

Quanto chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione in merito agli effetti di una disdetta inviata tramite PEC si applica anche nel caso in cui la comunicazione inviata riguarda una richiesta di recesso.

Questo chiarimento è necessario perché, anche se spesso vengono confuse e usate come tipologie giuridiche equivalenti, in realtà disdetta e recesso fanno riferimento a due situazioni differenti.

Siamo dinanzi a un caso di disdetta quando il titolare di un rapporto contrattuale decide, in vista della naturale scadenza contrattuale, di non proseguire il rapporto e quindi comunica di non voler rinnovare il contratto.

Siamo dinanzi a un caso di recesso quando il titolare di un rapporto contrattuale decide, prima della naturale scadenza contrattuale, di interrompere anzitempo il rapporto, dandone comunicazione alla controparte.  

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Differenze tra disdetta e recesso contrattuale

Le differenze tra disdetta e recesso sono le seguenti:

  • Scopo: la disdetta serve a impedire il rinnovo automatico di un contratto alla sua scadenza, mentre il recesso serve a interrompere anticipatamente un contratto in corso.
  • Momento della comunicazione: la disdetta avviene alla scadenza di un contratto a tempo determinato (ad esempio, un contratto di locazione della durata di 4 anni) mentre il recesso riguarda contratti a tempo indeterminato (come un abbonamento a un’utenza) oppure fa riferimento alla possibilità di cambiare idea in merito a un acquisto online (diritto di recesso).
  • Modalità di esercizio del diritto: la disdetta deve essere comunicata entro i termini stabiliti dal contratto (ad esempio, entro 3 mesi dalla scadenza) ed è sempre completamente gratuita. Il recesso unilaterale viene comunicato, con PEC o raccomandata A/R, in qualsiasi momento e sono previsti generalmente dei costi di disattivazione del contratto.
  • Effetto: con la disdetta, il contratto termina alla sua naturale scadenza, senza possibilità di rinnovo. Con il recesso, il contratto cessa immediatamente alla data indicata.

Come disdire o recedere da un contratto tramite PEC

Disdire o recedere da un contratto tramite PEC è semplicissimo: basta dotarsi di un proprio indirizzo PEC, sapere qual è l’indirizzo PEC della controparte contrattuale e informarsi circa i termini entro cui inviare la comunicazione (nel caso della disdetta) o se ci sono somme da pagare (nel caso del recesso).

Spesso le stesse società predispongono dei moduli appositi per le disdette o i recessi da parte dei propri utenti, pertanto può essere utile verificare la presenza di tali moduli sui siti web delle società, in modo da poter essere sicuri di quali informazioni comunicare affinché la disdetta o il recesso vengano gestiti correttamente (dati dell’intestatario, numero dell’utenza o del contratto, data di inizio e di prevista scadenza ecc.)

Resta inteso che la richiesta di disdetta o recesso è comunque pienamente efficace anche se i dati necessari vengono comunicati senza usare uno specifico modulo predisposto dalla società.

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Namirial SpidMail per disdire un contratto o recedere

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SpidMail è l’innovativa PEC di Namirial, attivabile gratis, senza canoni e senza vincoli, che può essere usata soltanto dalle persone fisiche (non è attivabile da aziende, professionisti o PA) per inviare e ricevere comunicazioni e documenti tramite un qualsiasi dispositivo connesso a Internet, con lo stesso valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

SpidMail è la prima casella di posta elettronica certificata completamente gratuita in ricezione (sono a pagamento soltanto gli invii certificati, ma i primi li regala Namirial in fase di attivazione) e si attiva esclusivamente online in totale autonomia usando il proprio SPID, tramite la pagina web dedicata a SpidMail, dove si possono consultare tutte le informazioni utili.

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