L’evoluzione dei dazi doganali nel commercio internazionale
L’introduzione dei nuovi dazi doganali rappresenta un punto di svolta per le importazioni di modesto valore provenienti da territori fuori dall’Unione Europea.
Il Consiglio Europeo ha infatti formalizzato un accordo che stabilisce l’applicazione, in via temporanea, di un prelievo fisso pari a 3 euro per ogni spedizione con un valore inferiore a 150 euro.
Questa misura è stata concepita per frenare l’afflusso massiccio di merci a basso costo, provenienti soprattutto dalla Cina, che minacciano la competitività del settore manifatturiero europeo.
La nuova normativa sarà operativa dal 1° luglio 2026 e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. Si tratta di un periodo di transizione strategico, poiché proprio nel 2028 è previsto il debutto di un innovativo centro doganale digitale comunitario. Quest’ultimo avrà il compito di applicare le tariffe ordinarie su tutte le merci in entrata, uniformando il trattamento fiscale per ogni acquisto globale.
Le basi della riforma: cosa sono i dazi doganali
Per comprendere appieno la portata di questo provvedimento, occorre definire con chiarezza cosa sono i dazi doganali nell’ambito della politica commerciale europea.
Si tratta di tributi riscossi sulle merci importate da paesi non appartenenti all’Unione, con lo scopo di regolare gli scambi e proteggere il mercato interno. La novità del 2026 segna il superamento della soglia “de minimis”, che finora ha permesso l’esenzione dai dazi per tutte le spedizioni con un valore commerciale inferiore a 150 euro.
La riforma è stata pensata soprattutto per contrastare le dinamiche dei flussi di merci extra-UE, con un focus particolare sulle spedizioni di piccolo valore.
Sebbene la crescita dell’e-commerce sia il motore principale della norma, la tassazione riguarda le merci extra-UE in generale e mira a limitare l’ingresso di prodotti che spesso non rispettano gli standard ESG, con particolare riferimento:
- all’impiego di manodopera sottopagata e al mancato rispetto dei diritti sindacali di base;
- all’uso di materiali o processi produttivi ad alto impatto ambientale, vietati dalle normative europee;
- all’assenza di certificazioni di sicurezza sui materiali, che mette a rischio la salute dei consumatori finali.
Inoltre, l’urgenza del provvedimento è legata al massiccio dirottamento di merci verso il mercato europeo, causato dalle recenti politiche protezionistiche adottate dagli Stati Uniti.
Esempi pratici: come si calcolano i nuovi dazi doganali
La nuova tassazione europea non si applica semplicemente al pacco, ma è legata alle singole tipologie di articoli in essa contenuti.
Il dazio di 3 euro deve essere infatti corrisposto per ogni singolo codice tariffario (voce doganale) presente nella spedizione, identificato secondo la TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria). Questa distinzione tecnica è fondamentale per determinare quanto si paga di dazi doganali nel momento in cui si riceve una spedizione internazionale.
Come previsto dal nuovo sistema di scaglioni tariffari (cosiddetto bucketing system) introdotto dalla proposta di riforma del Codice Doganale dell’Unione, si possono esaminare i seguenti scenari pratici per comprendere l’entità dell’onere:
- se una spedizione contiene sei camicie identiche, riconducibili allo stesso codice tariffario, il dazio sarà di 3 euro complessivi;
- se il medesimo pacco contiene una camicia di seta e due di lana, ovvero articoli che appartengono a due voci doganali diverse, la tariffa doganale totale sale a 6 euro;
- nel caso in cui la spedizione comprenda articoli appartenenti a tre diverse voci doganali, l’aggravio fiscale per il destinatario sarà di 9 euro.
Questi scenari dimostrano che l’impatto economico sui consumatori dipenderà dalla differenziazione merceologica dei beni e non solo dal fatto di aver ricevuto un’unica spedizione.
Il sistema nazionale: quali sono i dazi doganali in Italia
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° gennaio, un contributo di 2 euro sui piccoli pacchi extra-UE di valore inferiore a 150 euro.
L’importo, come ha precisato l’Agenzia delle Dogane (Circolare 4/2026), non rappresenta un vero e proprio dazio doganale, bensì un contributo finalizzato a coprire gli oneri amministrativi delle operazioni di sdoganamento e non concorre alla formazione della base imponibile IVA.
Sebbene nel dibattito politico si fosse ipotizzata la sua cancellazione, il Decreto Milleproroghe 2026 – attualmente in fase di conversione in Legge – non ha abolito la misura, confermandone l’applicazione.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, è stato previsto un avvio graduale:
- per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i primi versamenti scattano dal 15 marzo 2026
- dal 1° marzo 2026 si applicano le modalità ordinarie di riscossione.
Scenari futuri e prospettive per i flussi internazionali
L’applicazione dei nuovi dazi doganali segna il tramonto di un’epoca di deregolamentazione nelle spedizioni internazionali di basso valore.
L’incremento dei costi lungo la catena di approvvigionamento influirà inevitabilmente sui prezzi finali e richiederà una maggiore consapevolezza da parte di chi effettua acquisti al di fuori dei confini UE. La misura non ha solo una finalità di cassa, ma agisce come un deterrente contro l’importazione di beni che non rispettano i rigorosi standard produttivi europei.
Per il futuro, sarà determinante osservare come i grandi operatori extra-UE si adegueranno a queste barriere tariffarie e se la produzione interna riuscirà a recuperare terreno grazie ad esse.
La transizione verso il 2028 richiederà un impegno costante delle autorità doganali per istruire i cittadini e le imprese, garantendo che il passaggio verso il mercato digitale unico sia il più fluido possibile, a beneficio della trasparenza e della sicurezza economica dell’intera Unione.







