Congedo parentale INPS: cos’è e chi può beneficiarne
Il congedo parentale, disciplinato dal D.Lgs. 151/2001, è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori, sia naturali sia adottivi o affidatari, per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita. Questa misura favorisce la presenza dei genitori in una fase cruciale dello sviluppo del bambino.
Possono accedere al congedo parentale le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, compresi i marittimi iscritti all’ex IPSEMA. Sono esclusi invece i genitori con contratto cessato o sospeso, i lavoratori domestici e quelli a domicilio.
Il diritto al congedo parentale è esteso anche ai genitori lavoratori autonomi, ma con modalità di fruizione diverse.
È importante non confondere questo congedo con il congedo parentale straordinario, previsto per i genitori di figli con disabilità, che segue regole specifiche.
INPS congedo parentale: le regole per i lavoratori dipendenti
Il congedo parentale INPS per i lavoratori dipendenti può essere chiesto:
- nel caso di genitori naturali: entro i primi 12 anni di vita del figlio;
- nel caso di genitori adottivi o affidatari: nei primi 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della sua maggiore età.
I limiti massimi del congedo sono:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi se si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionario, di almeno 3 mesi;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionario, di almeno 3 mesi);
- nel caso vi sia un solo genitore, ovvero un genitore con l’affidamento esclusivo del figlio (in quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora usato), il periodo è di 11 mesi.
Nell’ipotesi di parto, adozione o affidamento plurimo, il diritto si applica per ogni bambino.
Congedo parentale: quanti giorni spettano e come funziona il congedo a ore
I periodi di congedo parentale possano essere fruiti in modo continuativo o frazionato, anche su base giornaliera.
Per calcolare quanti sono i mesi di congedo parentale fruiti e quindi per determinare quanti sono i giorni di congedo parentale ancora disponibili:
- quando il congedo viene fruito in modo continuativo per uno o più mesi interi, ogni mese solare di assenza dal lavoro equivale a un mese di congedo.
- quando il congedo viene fruito in maniera frazionata, con assenze dal lavoro di uno o più giorni in maniera saltuaria, il mese di congedo fruito scatta ogni volta che si cumulano 30 giorni di assenza dal lavoro.
Per monitorare i giorni già fruiti e quelli residui, è possibile consultare lo storico delle domande sul sito dell’INPS, nella sezione dedicata ai servizi per maternità e congedi.
È inoltre prevista la possibilità di fruire del congedo parentale a ore. In questo caso non esiste un criterio di calcolo uniforme, perché occorre fare riferimento al CCNL di settore.
Congedo parentale: come funziona la retribuzione
Durante il periodo di congedo parentale ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità, riconosciuta fino al compimento dei 12 anni di età del figlio o entro 12 anni dal suo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Il periodo complessivo indennizzabile, riferito a entrambi i genitori, è pari a nove mesi.
Nel dettaglio:
- alla madre spettano 3 mesi indennizzabili, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spettano 3 mesi, anch’essi non trasferibili;
- entrambi i genitori, alternativamente, possono beneficiare di ulteriori 3 mesi indennizzabili;
- in presenza di un solo genitore, sono riconosciuti 9 mesi interamente indennizzabili.
Congedo parentale retribuzione: la misura dell’indennità
L’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media del mese precedente l’inizio del congedo.
In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, il congedo parentale è indennizzato nelle seguenti misure:
- 3 mesi all’80% della retribuzione, se fruiti entro i sei anni di vita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- 6 mesi al 30%;
- gli ultimi 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Congedo parentale non retribuito: quando si applica
Come abbiamo visto, i mesi di congedo parentale richiedibili sono 10, elevabili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi, ma solo 9 mesi sono indennizzabili.
I periodi eccedenti non prevedono copertura economica da parte dell’INPS, tranne nei casi in cui il richiedente abbia un reddito particolarmente basso. In questa ipotesi, il 10° e l’11° mese sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Congedo parentale padre: pari diritti e tutele
Il congedo parentale per il padre rappresenta un passo importante verso l’equità tra genitori.
Il padre lavoratore dipendente può chiedere il congedo parentale già durante il periodo di congedo obbligatorio della madre, a partire dal giorno successivo al parto, anche se la madre non svolge attività lavorativa.
Il congedo parentale del padre non va confuso con il congedo di paternità introdotto dalla Legge 92/2012, che ha finalità e caratteristiche differenti.
Congedo parentale retribuito al 100%: quando è previsto dai CCNL
Il congedo parentale retribuito al 100% non è previsto dalla normativa generale, ma può essere stabilito dai contratti collettivi. Infatti, i contratti collettivi possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto alle norme statali.
Il CCNL Funzioni Locali, ad esempio, riconosce ai dipendenti pubblici degli enti locali la copertura integrale del primo mese di congedo. Ne beneficiano tra gli altri, dipendenti comunali, provinciali e delle regioni.
Come chiedere congedo parentale: procedura e tempi
La domanda per congedo parentale va presentata prima dell’inizio del periodo di astensione. Se inoltrata successivamente, l’indennità decorre solo dai giorni successivi alla presentazione.
È possibile fare domanda:
- online sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID o CIE oppure CNS;
- chiamando il Contact Center dell’INPS (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da mobile);
- tramite patronato o intermediari autorizzati.
Richiesta congedo parentale: chi paga l’indennità
Una volta richiesto il congedo parentale, l’indennità spettante è, di norma, anticipata dal datore di lavoro, per conto dell’INPS.
Tuttavia, in determinati settori come quello agricolo e per i lavoratori dello spettacolo impiegati con contratti a tempo determinato, il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’INPS.
Congedo parentale facoltativo per lavoratori autonomi: requisiti e durata
Il congedo parentale è riconosciuto anche ai lavoratori e alle lavoratrici autonome per ogni figlio, in caso di nascita, adozione o affidamento. Spettano 3 mesi per ciascun genitore, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per ottenerlo bisogna aver versato i contributi del mese precedente e sospendere realmente l’attività lavorativa. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera.
Le lavoratrici autonome possono chiedere il congedo parentale solo dopo il termine del periodo di maternità. In caso di parto o adozione plurima, il congedo è riconosciuto per ogni bambino.
La domanda segue le stesse modalità previste per i dipendenti.